Nei processi di famiglia che lo riguardano, il minore può acquisire la qualità di parte con tempi, modalità e portata diversi a seconda della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Se, nei procedimenti incidenti sugli status filiationis, il minore è parte necessaria, in senso sostanziale e processuale, nei procedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, il minore è comunque parte in senso sostanziale perché chiamato a subire gli effetti della decisione, e ciò benché l’ordinamento interno non ne abbia contrassegnato un ruolo effettivo. Anche nei procedimenti messi in moto dagli ascendenti a tutela del proprio diritto a mantenere una relazione stabile con i nipoti, il minore è parte in senso sostanziale nella misura in cui a quel diritto del quale si chiede tutela corrisponde il suo diritto speculare a una vita di relazione con i nonni e sul cui esercizio diviene inevitabile che il provvedimento giurisdizionale richiesto spieghi i suoi effetti. Di tali differenti declinazioni della qualità di parte non pare tenere conto la Cassazione con il provvedimento in epigrafe, là dove, benché il ricorso fosse diretto a tutelare il diritto dei nonni a mantenere un rapporto con la nipote minorenne, sembra negare l’obbligatorietà della partecipazione formale del minore in «ogni procedimento che lo riguarda», ritenendo in generale necessaria e sufficiente la sua audizione al fine di salvaguardare i suoi diritti nonché il principio del contraddittorio.

La flessibile posizione del minore nei processi familiari (nota a Cass. 30 luglio 2020, n. 16410)

POLISENO B.
2021-01-01

Abstract

Nei processi di famiglia che lo riguardano, il minore può acquisire la qualità di parte con tempi, modalità e portata diversi a seconda della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Se, nei procedimenti incidenti sugli status filiationis, il minore è parte necessaria, in senso sostanziale e processuale, nei procedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, il minore è comunque parte in senso sostanziale perché chiamato a subire gli effetti della decisione, e ciò benché l’ordinamento interno non ne abbia contrassegnato un ruolo effettivo. Anche nei procedimenti messi in moto dagli ascendenti a tutela del proprio diritto a mantenere una relazione stabile con i nipoti, il minore è parte in senso sostanziale nella misura in cui a quel diritto del quale si chiede tutela corrisponde il suo diritto speculare a una vita di relazione con i nonni e sul cui esercizio diviene inevitabile che il provvedimento giurisdizionale richiesto spieghi i suoi effetti. Di tali differenti declinazioni della qualità di parte non pare tenere conto la Cassazione con il provvedimento in epigrafe, là dove, benché il ricorso fosse diretto a tutelare il diritto dei nonni a mantenere un rapporto con la nipote minorenne, sembra negare l’obbligatorietà della partecipazione formale del minore in «ogni procedimento che lo riguarda», ritenendo in generale necessaria e sufficiente la sua audizione al fine di salvaguardare i suoi diritti nonché il principio del contraddittorio.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11586/424174
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