Intemadi reati tributari, l’attenuante di cui all’art. 13-bis,comma1, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che consegue al pagamento dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, presuppone l’esistenza di un debito tributario suscettibile di essere adempiuto sicché non è applicabile in relazione ai reati che si configurano pur in assenza di un’evasione di imposta. (Fattispecie di reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti).

In tema di reati tributari e attenuante conseguente al pagamento dei debiti tributari

a. f. uricchio
2021-01-01

Abstract

Intemadi reati tributari, l’attenuante di cui all’art. 13-bis,comma1, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che consegue al pagamento dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, presuppone l’esistenza di un debito tributario suscettibile di essere adempiuto sicché non è applicabile in relazione ai reati che si configurano pur in assenza di un’evasione di imposta. (Fattispecie di reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti).
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