Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte, in linea con i più recenti interventi legislativi , mostra il proprio favor verso il contratto di lavoro a tempo parziale e nello specifico verso il lavoratore titolare di un doppio rapporto part time. Nei confronti del lavoro a tempo parziale si registra oggi un nuovo approccio, secondo cui siffatto strumento contrattuale non è più frutto di una scelta libera e volontaria del lavoratore, costituendo al contrario una modalità occupazionale (a volte l’unica) offerta dal mercato del lavoro. Ne consegue la preoccupazione del legislatore e della giurisprudenza di garantire al lavoratore part time per c.d. “involontario” un reddito che consenta una vita libera e dignitosa per sé e per la propria famiglia, durante il periodo in cui è parzialmente occupato o disoccupato , in ossequio all’art. 36 Cost. Il caso esaminato dai giudici di legittimità, nella sua linearità motivazionale ed argomentativa si inserisce in questo quadro evolutivo del part time ed offre lo spunto per alcune riflessioni sul tema

Il principio di esclusività e l'obbligo di fedeltà nel lavoro "part time"

Garofalo C
2017-01-01

Abstract

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte, in linea con i più recenti interventi legislativi , mostra il proprio favor verso il contratto di lavoro a tempo parziale e nello specifico verso il lavoratore titolare di un doppio rapporto part time. Nei confronti del lavoro a tempo parziale si registra oggi un nuovo approccio, secondo cui siffatto strumento contrattuale non è più frutto di una scelta libera e volontaria del lavoratore, costituendo al contrario una modalità occupazionale (a volte l’unica) offerta dal mercato del lavoro. Ne consegue la preoccupazione del legislatore e della giurisprudenza di garantire al lavoratore part time per c.d. “involontario” un reddito che consenta una vita libera e dignitosa per sé e per la propria famiglia, durante il periodo in cui è parzialmente occupato o disoccupato , in ossequio all’art. 36 Cost. Il caso esaminato dai giudici di legittimità, nella sua linearità motivazionale ed argomentativa si inserisce in questo quadro evolutivo del part time ed offre lo spunto per alcune riflessioni sul tema
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11586/407811
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