La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata chiamata ad interpretare l’articolo 10, punto 1), della dir. 92/85/CEE concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, in combinato disposto con la dir. 98/59/CE in tema di licenziamenti collettivi, giungendo a considerare possibile il licenziamento di una lavoratrice gestante nell’ambito di un licenziamento collettivo. In particolare i giudici europei ritengono che i motivi sottesi ad un licenziamento collettivo possano integrare i “casi eccezionali” che consentono al datore di lavoro di licenziare una lavoratrice gestante durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, a condizione, però, che siano indicati i criteri oggettivi adottati per individuare i lavoratori da espellere. Il contributo si pone l’obiettivo, dopo una critica valutazione delle argomentazioni fornite dai giudici di Lussemburgo, di verificare quale impatto possa avere la sentenza in commento nell’ordinamento italiano, caratterizzato da una normativa a tutela della lavoratrice madre più incisiva rispetto a quella europea.

Il licenziamento collettivo e la lavoratrice madre al vaglio della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Garofalo C
2018-01-01

Abstract

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata chiamata ad interpretare l’articolo 10, punto 1), della dir. 92/85/CEE concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, in combinato disposto con la dir. 98/59/CE in tema di licenziamenti collettivi, giungendo a considerare possibile il licenziamento di una lavoratrice gestante nell’ambito di un licenziamento collettivo. In particolare i giudici europei ritengono che i motivi sottesi ad un licenziamento collettivo possano integrare i “casi eccezionali” che consentono al datore di lavoro di licenziare una lavoratrice gestante durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, a condizione, però, che siano indicati i criteri oggettivi adottati per individuare i lavoratori da espellere. Il contributo si pone l’obiettivo, dopo una critica valutazione delle argomentazioni fornite dai giudici di Lussemburgo, di verificare quale impatto possa avere la sentenza in commento nell’ordinamento italiano, caratterizzato da una normativa a tutela della lavoratrice madre più incisiva rispetto a quella europea.
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