La sentenza annotata mette un punto fermo in materia di contratto a termine con riferimento alla disciplina, ormai abrogata, dettata dal d.lgs. n. 368/2001, ed in particolare per quella speciale adottata dal legislatore nel settore dei servizi postali al dichiarato fine, non tanto di risolvere rilevanti contrasti interpretativi ma, piuttosto, di “scongiurare l’eventuale formarsi di contrasti interpretativi nella giurisprudenza di legittimità” in una materia che è già interessata da un contenzioso cospicuo. Per tali motivi le Sezioni Unite enunciano la corretta interpretazione dell’art. 2, co. 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001 e confermano la compatibilità complessiva del sistema di limiti previsto dalla legislazione nazionale rispetto alle regole comunitarie (oggi europee).
Sulla conformità della normativa italiana sul contratto a termine a quella europea: le Sezioni Unite mettono un punto fermo anche per il futuro?
Garofalo C
2016-01-01
Abstract
La sentenza annotata mette un punto fermo in materia di contratto a termine con riferimento alla disciplina, ormai abrogata, dettata dal d.lgs. n. 368/2001, ed in particolare per quella speciale adottata dal legislatore nel settore dei servizi postali al dichiarato fine, non tanto di risolvere rilevanti contrasti interpretativi ma, piuttosto, di “scongiurare l’eventuale formarsi di contrasti interpretativi nella giurisprudenza di legittimità” in una materia che è già interessata da un contenzioso cospicuo. Per tali motivi le Sezioni Unite enunciano la corretta interpretazione dell’art. 2, co. 1 bis, del d.lgs. n. 368/2001 e confermano la compatibilità complessiva del sistema di limiti previsto dalla legislazione nazionale rispetto alle regole comunitarie (oggi europee).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.