A seguito dell'abrogazione dell'art. 1, c. 2, d.lgs. 181/2000 da parte dall'art. 34, lett. e), d.lgs. n. 150/2015, devono considerarsi disoccupati ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 150/2015 i lavoratori privi di impiego che dichiarino la propria disponibilità immediata allo svolgimento di attività ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro. Non rileva, pertanto, ogni ulteriore distinzione fra chi abbia già avuto un lavoro e lo abbia perso (disoccupato) e chi non lo abbia mai avuto (inoccupato). Per tali motivi, ove sussistenti anche i requisiti reddituali, l’inoccupato, alla stregua del disoccupato, ha diritto all'esenzione del contributo alla spesa sanitaria prevista dall'art. 8, c. 16, l. n. 537/1993
La nozione di disoccupato alla luce della recente evoluzione normativa
Garofalo C
2019-01-01
Abstract
A seguito dell'abrogazione dell'art. 1, c. 2, d.lgs. 181/2000 da parte dall'art. 34, lett. e), d.lgs. n. 150/2015, devono considerarsi disoccupati ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 150/2015 i lavoratori privi di impiego che dichiarino la propria disponibilità immediata allo svolgimento di attività ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro. Non rileva, pertanto, ogni ulteriore distinzione fra chi abbia già avuto un lavoro e lo abbia perso (disoccupato) e chi non lo abbia mai avuto (inoccupato). Per tali motivi, ove sussistenti anche i requisiti reddituali, l’inoccupato, alla stregua del disoccupato, ha diritto all'esenzione del contributo alla spesa sanitaria prevista dall'art. 8, c. 16, l. n. 537/1993I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


