Nella sentenza annotata, la Corte di Giustizia ha riconosciuto la legittimità di una disposizione spagnola che consente all’Amministrazione finanziaria di negare il rimborso dell’IVA assolta sugli acquisti da parte di un soggetto non residente quando questi non presenti, entro i termini stabiliti, i documenti e le informazioni richiesti per provare di averne diritto. I giudici europei, quindi, hanno chiarito che il diniego di rimborso può essere giustificato dalla mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta dagli Uffici a quest’ultimo, prescindendo dal fatto che detti documenti siano stati spontaneamente presentati dal soggetto passivo nell’ambito del successivo procedimento giudiziario promosso avverso la decisione di diniego. La Corte di Giustizia, pervenendo alla propria decisione attraverso una discutibile applicazione analogica delle disposizioni della Sesta direttiva all’Ottava direttiva, ha tentato di bilanciare il principio di autonomia procedurale degli Stati membri con i princìpi di effettività, equivalenza, neutralità e proporzionalità. Ne consegue che la condotta inerte del contribuente innanzi alle richieste istruttorie dell’Amministrazione finanziaria può essere oggetto di una sanzione impropria, come la preclusione probatoria, nell’ottica di un rapporto tra le parti improntato alla correttezza e buona fede. La pronuncia, infine, rappresenta un’interessante opportunità per avanzare qualche riflessione sulla compatibilità con il diritto europeo delle sanzioni indirette contenute negli artt. 51 e 52 del DPR n. 633/1972.

Omessa esibizione documentale e preclusione probatoria nel rimborso dell’IVA a soggetti non residenti

Sciancalepore Claudio
2022-01-01

Abstract

Nella sentenza annotata, la Corte di Giustizia ha riconosciuto la legittimità di una disposizione spagnola che consente all’Amministrazione finanziaria di negare il rimborso dell’IVA assolta sugli acquisti da parte di un soggetto non residente quando questi non presenti, entro i termini stabiliti, i documenti e le informazioni richiesti per provare di averne diritto. I giudici europei, quindi, hanno chiarito che il diniego di rimborso può essere giustificato dalla mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta dagli Uffici a quest’ultimo, prescindendo dal fatto che detti documenti siano stati spontaneamente presentati dal soggetto passivo nell’ambito del successivo procedimento giudiziario promosso avverso la decisione di diniego. La Corte di Giustizia, pervenendo alla propria decisione attraverso una discutibile applicazione analogica delle disposizioni della Sesta direttiva all’Ottava direttiva, ha tentato di bilanciare il principio di autonomia procedurale degli Stati membri con i princìpi di effettività, equivalenza, neutralità e proporzionalità. Ne consegue che la condotta inerte del contribuente innanzi alle richieste istruttorie dell’Amministrazione finanziaria può essere oggetto di una sanzione impropria, come la preclusione probatoria, nell’ottica di un rapporto tra le parti improntato alla correttezza e buona fede. La pronuncia, infine, rappresenta un’interessante opportunità per avanzare qualche riflessione sulla compatibilità con il diritto europeo delle sanzioni indirette contenute negli artt. 51 e 52 del DPR n. 633/1972.
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