Nella sentenza annotata, Corte di giustizia ha sancito che una società figlia bulgara non può distribuire dividendi alla società madre con sede a Gibilterra in esenzione dalla ritenuta alla fonte perché la Direttiva “madre-figlia” non è applicabile alle società registrate a Gibilterra ed ivi assoggettate all’imposta sui redditi societari. La rigorosa interpretazione dei giudici, in linea con i propri precedenti giurisprudenziali, rischia di creare una particolare situazione per cui la Direttiva è effettivamente applicabile a Gibilterra in quanto territorio europeo ma il regime di neutralità fiscale non è invocabile dalle società aventi lì residenza. Una differente esegesi, già precedentemente adottata dalla Commissione europea, avrebbe invece consentito di dare effettività all’obiettivo di integrazione economica che la Direttiva si prefigge. La sentenza pare anticipare gli effetti della Brexit su Gibilterra e rappresenta l’occasione per riflettere sull’estensione del diritto derivato europeo in tema di fiscalità diretta alle altre giurisdizioni aventi un rapporto giuridico “speciale” con l’Unione Europea. Il mancato pronunciamento dei giudici lussemburghesi sulla probabile violazione delle libertà fondamentali, come sancito dal Trattato, rappresenta un’occasione persa per far chiarezza su questi tipi di casi e per esplorare ulteriormente l’applicabilità della rule of reasons.

La Direttiva “madre-figlia” si arresta innanzi alle Colonne d’Ercole nel caso GVC Services

Claudio Sciancalepore
;
Marta Basile
2020-01-01

Abstract

Nella sentenza annotata, Corte di giustizia ha sancito che una società figlia bulgara non può distribuire dividendi alla società madre con sede a Gibilterra in esenzione dalla ritenuta alla fonte perché la Direttiva “madre-figlia” non è applicabile alle società registrate a Gibilterra ed ivi assoggettate all’imposta sui redditi societari. La rigorosa interpretazione dei giudici, in linea con i propri precedenti giurisprudenziali, rischia di creare una particolare situazione per cui la Direttiva è effettivamente applicabile a Gibilterra in quanto territorio europeo ma il regime di neutralità fiscale non è invocabile dalle società aventi lì residenza. Una differente esegesi, già precedentemente adottata dalla Commissione europea, avrebbe invece consentito di dare effettività all’obiettivo di integrazione economica che la Direttiva si prefigge. La sentenza pare anticipare gli effetti della Brexit su Gibilterra e rappresenta l’occasione per riflettere sull’estensione del diritto derivato europeo in tema di fiscalità diretta alle altre giurisdizioni aventi un rapporto giuridico “speciale” con l’Unione Europea. Il mancato pronunciamento dei giudici lussemburghesi sulla probabile violazione delle libertà fondamentali, come sancito dal Trattato, rappresenta un’occasione persa per far chiarezza su questi tipi di casi e per esplorare ulteriormente l’applicabilità della rule of reasons.
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