La statuizione della natura generica dell’espressione “aceto balsamico” e della protezione riferita alla intera denominazione “aceto balsamico di Modena”, affermata dalla Corte di Giustizia offre lo spunto per analizzare le ricadute giuridiche che ne conseguono e che sono analizzate dall’articolo. Una riflessione sui criteri che la giurisprudenza europea ha ricostruito per individuare la natura generica di parti delle denominazioni composte; i riflessi sul margine di tutela conseguentemente riservato a tali denominazioni e, in ultimo, l’esigenza di tener conto delle conseguenza della “diffusione” di denominazioni generiche, riferite a prodotti tipici, nel quadro degli scambi internazionali.
La tutela delle denominazioni di origine composte tra termini divenuti generici, nonni comuni ed evocazione del prodotto. Il caso dell'aceto balsamico
Irene Canfora
2020-01-01
Abstract
La statuizione della natura generica dell’espressione “aceto balsamico” e della protezione riferita alla intera denominazione “aceto balsamico di Modena”, affermata dalla Corte di Giustizia offre lo spunto per analizzare le ricadute giuridiche che ne conseguono e che sono analizzate dall’articolo. Una riflessione sui criteri che la giurisprudenza europea ha ricostruito per individuare la natura generica di parti delle denominazioni composte; i riflessi sul margine di tutela conseguentemente riservato a tali denominazioni e, in ultimo, l’esigenza di tener conto delle conseguenza della “diffusione” di denominazioni generiche, riferite a prodotti tipici, nel quadro degli scambi internazionali.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.