Libera circolazione dei lavoratori Ue, coordinamento europeo dei sistemi di sicurezza sociale e vantaggi sociali fanno sì che i lavoratori frontalieri percepiscano l’assegno familiare connesso all’esercizio di un’attività di lavoro dipendente in uno Stato membro, per i propri figli e per i figli del coniuge con i quali non hanno un legame di filiazione pure occupandosi del loro mantenimento, qualora i minori residenti in tale Stato hanno diritto alla prestazione senza rilievo di altre condizioni e/o circostanze. Libera circolazione dei lavoratori Ue e disciplina dei vantaggi sociali fanno sì che un cittadino Ue (campione olimpico), il quale versi nella condizione di lavoratore migrante a seguito dell’adesione all’Unione degli Stati – quello in cui risiede e quello in cui ha lavorato – nati dalla separazione, riceva la prestazione supplementare istituita a favore degli sportivi che hanno rappresentato lo Stato membro, o i suoi predecessori giuridici, nell’ambito di competizioni sportive internazionali, a prescindere dal luogo in cui risiede dopo l’adesione.

COORDINAMENTO DEI SISTEMI NAZIONALI DI SICUREZZA SOCIALE E VANTAGGI SOCIALI

celeste pesce
2020-01-01

Abstract

Libera circolazione dei lavoratori Ue, coordinamento europeo dei sistemi di sicurezza sociale e vantaggi sociali fanno sì che i lavoratori frontalieri percepiscano l’assegno familiare connesso all’esercizio di un’attività di lavoro dipendente in uno Stato membro, per i propri figli e per i figli del coniuge con i quali non hanno un legame di filiazione pure occupandosi del loro mantenimento, qualora i minori residenti in tale Stato hanno diritto alla prestazione senza rilievo di altre condizioni e/o circostanze. Libera circolazione dei lavoratori Ue e disciplina dei vantaggi sociali fanno sì che un cittadino Ue (campione olimpico), il quale versi nella condizione di lavoratore migrante a seguito dell’adesione all’Unione degli Stati – quello in cui risiede e quello in cui ha lavorato – nati dalla separazione, riceva la prestazione supplementare istituita a favore degli sportivi che hanno rappresentato lo Stato membro, o i suoi predecessori giuridici, nell’ambito di competizioni sportive internazionali, a prescindere dal luogo in cui risiede dopo l’adesione.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11586/360469
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