Il contributo trae origine dall'esame di due pronunce della Corte di cassazione aventi a oggetto, in ambiti produttivi diversi, gli effetti della cessione di quote societarie sul legittimo esercizio dei dirigenti del recesso dal rapporto di lavoro e del conseguente diritto a percepire alcuni emolumenti economici previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento. In proposito, la giurisprudenza di legittimità è prevalentemente orientata nell’interpretare in senso ampio la nozione di trasferimento d’azienda che emerge dalle clausole dei contratti collettivi applicabili al rapporto di lavoro dei dirigenti, con la conseguenza di legittimarne le dimissioni (e il conseguente diritto alle indennità previste dall’autonomia negoziale collettiva), anche in caso di cessione del pacchetto azionario di maggioranza. Pur nella consapevolezza che simili operazioni non sono riconducibili alle fattispecie tutelate dall’art.2112c.c., le due decisioni offrono spunti di riflessione sotto diversi profili, tra cui quello della “elasticità” della nozione di trasferimento d’azienda in ragione delle peculiarità degli interessi e delle posizioni di volta in volta rilevanti.

Cessione di quote societarie, trasferimento d'azienda e dimissione del dirigente

stefano Caffio
2019-01-01

Abstract

Il contributo trae origine dall'esame di due pronunce della Corte di cassazione aventi a oggetto, in ambiti produttivi diversi, gli effetti della cessione di quote societarie sul legittimo esercizio dei dirigenti del recesso dal rapporto di lavoro e del conseguente diritto a percepire alcuni emolumenti economici previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento. In proposito, la giurisprudenza di legittimità è prevalentemente orientata nell’interpretare in senso ampio la nozione di trasferimento d’azienda che emerge dalle clausole dei contratti collettivi applicabili al rapporto di lavoro dei dirigenti, con la conseguenza di legittimarne le dimissioni (e il conseguente diritto alle indennità previste dall’autonomia negoziale collettiva), anche in caso di cessione del pacchetto azionario di maggioranza. Pur nella consapevolezza che simili operazioni non sono riconducibili alle fattispecie tutelate dall’art.2112c.c., le due decisioni offrono spunti di riflessione sotto diversi profili, tra cui quello della “elasticità” della nozione di trasferimento d’azienda in ragione delle peculiarità degli interessi e delle posizioni di volta in volta rilevanti.
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