Il procedimento speciale per la liquidazione degli onorari di avvocato torna a far parlare di sé e, come era ampiamente prevedibile, continua a far discutere le parti per questioni di mero rito, anziché per il merito delle vicende. Questa volta è stato il turno di un avvocato che aveva prestato la propria opera nello stesso processo innanzi al tribunale e alla corte di appello per il medesimo cliente, e che ne aveva chiesto la condanna al pagamento del compenso per l’intera attività svolta, rivolgendosi al tribunale. Il tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza, sostenendo che la domanda andava proposta al giudice di secondo grado perché ultimo ad occuparsi della controversia, e l’avvocato aveva proposto ricorso per regolamento di competenza. Le Sezioni unite, a cui la causa era stata assegnata perché si era profilata una questione di massima di particolare importanza, hanno rigettato il ricorso, affermando il principio secondo cui allorquando l’avvocato agisce con le forme dell’art. 28 della l. 794/1942 per il pagamento del compenso per l’opera prestata in più gradi o fasi del processo, deve adire l’ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo il giudizio. La soluzione adottata dalla S. Corte, con le necessarie precisazioni di cui si dirà infra § 7, può essere apprezzata, nella misura in cui risolve una questione di non poco conto e rilievo pratico attinente al procedimento speciale per la liquidazione degli onorari e indica agli avvocati qual è la strada da percorrere quando l’attività difensiva giudiziale è stata prestata, come di frequente accade, per più gradi o fasi del processo. Ciò non significa, però, che il principio affermato non presenti alcuna ricaduta negativa sul piano della coerenza del sistema, perché anzi la decisione in questione, per quanto apprezzabile negli intenti, rafforza il convincimento, già espresso in altra sede, che forse è arrivato il momento di riflettere seriamente sull’opportunità di mantenere in vita lo speciale procedimento per il pagamento del compenso dovuto agli avvocati per l’attività professionale prestata in sede giudiziale.
Procedimento per il pagamento del compenso agli avvocati e opera prestata in più gradi o fasi del processo
Giovanni Deluca
2020-01-01
Abstract
Il procedimento speciale per la liquidazione degli onorari di avvocato torna a far parlare di sé e, come era ampiamente prevedibile, continua a far discutere le parti per questioni di mero rito, anziché per il merito delle vicende. Questa volta è stato il turno di un avvocato che aveva prestato la propria opera nello stesso processo innanzi al tribunale e alla corte di appello per il medesimo cliente, e che ne aveva chiesto la condanna al pagamento del compenso per l’intera attività svolta, rivolgendosi al tribunale. Il tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza, sostenendo che la domanda andava proposta al giudice di secondo grado perché ultimo ad occuparsi della controversia, e l’avvocato aveva proposto ricorso per regolamento di competenza. Le Sezioni unite, a cui la causa era stata assegnata perché si era profilata una questione di massima di particolare importanza, hanno rigettato il ricorso, affermando il principio secondo cui allorquando l’avvocato agisce con le forme dell’art. 28 della l. 794/1942 per il pagamento del compenso per l’opera prestata in più gradi o fasi del processo, deve adire l’ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo il giudizio. La soluzione adottata dalla S. Corte, con le necessarie precisazioni di cui si dirà infra § 7, può essere apprezzata, nella misura in cui risolve una questione di non poco conto e rilievo pratico attinente al procedimento speciale per la liquidazione degli onorari e indica agli avvocati qual è la strada da percorrere quando l’attività difensiva giudiziale è stata prestata, come di frequente accade, per più gradi o fasi del processo. Ciò non significa, però, che il principio affermato non presenti alcuna ricaduta negativa sul piano della coerenza del sistema, perché anzi la decisione in questione, per quanto apprezzabile negli intenti, rafforza il convincimento, già espresso in altra sede, che forse è arrivato il momento di riflettere seriamente sull’opportunità di mantenere in vita lo speciale procedimento per il pagamento del compenso dovuto agli avvocati per l’attività professionale prestata in sede giudiziale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.