In materia cautelare, la chiamata in correita` puo` costituire grave indizio di colpevolezza solo quando e` sorretta da «riscontri esterni individualizzanti». Questo e` il principio che viene sancito dalla suprema Corte con la sentenza n. 19867 del 2005. Dopo aver enucleato i diversi orientamenti che escludono la necessita` degli elementi individualizzanti ovvero che richiedono la presenza di riscontri solo parzialmente individualizzanti, la Corte di cassazione definisce i gravi indizi cautelari come una prova allo stato degli atti, valutata dal giudice in una fase in cui la formazione del materiale probatorio non e` addivenuta al vaglio del contraddittorio dibattimentale. Interpretazione che viene fornita dalla suprema Corte alla stregua della nuova formulazione dell’art. 273 c.p.p., introdotta dalla l. n. 63 del 2001, alla luce della quale e` come se si sia configurato un «giusto processo cautelare», all’interno del quale solo l’individuazione del riscontro sia in grado di attribuire pieno valore probatorio alla chiamata in correita` .

Il "giusto processo cautelare": il carattere individualizzante dei riscontri nell'ambito della chiamata in correità

DANILA, CERTOSINO
2006-01-01

Abstract

In materia cautelare, la chiamata in correita` puo` costituire grave indizio di colpevolezza solo quando e` sorretta da «riscontri esterni individualizzanti». Questo e` il principio che viene sancito dalla suprema Corte con la sentenza n. 19867 del 2005. Dopo aver enucleato i diversi orientamenti che escludono la necessita` degli elementi individualizzanti ovvero che richiedono la presenza di riscontri solo parzialmente individualizzanti, la Corte di cassazione definisce i gravi indizi cautelari come una prova allo stato degli atti, valutata dal giudice in una fase in cui la formazione del materiale probatorio non e` addivenuta al vaglio del contraddittorio dibattimentale. Interpretazione che viene fornita dalla suprema Corte alla stregua della nuova formulazione dell’art. 273 c.p.p., introdotta dalla l. n. 63 del 2001, alla luce della quale e` come se si sia configurato un «giusto processo cautelare», all’interno del quale solo l’individuazione del riscontro sia in grado di attribuire pieno valore probatorio alla chiamata in correita` .
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11586/347645
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