La sentenza in esame offre spunti di riflessione sulla rilevanza dell’impossibilita` sopravvenuta quando essa riguardi un lavoratore disabile, tale essendo, secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, anche quello affetto da una malattia di lunga durata che presenti ricadute sull’integrazione socio-lavorativa del soggetto. La decisione prende le mosse dalla ampia nozione di disabilita` di cui alla Dir. n. 2000/78/CE, 27 novembre 2000, intesa quale limitazione risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, portando il Supremo Collegio a dichiarare l’illegittimita`, in quanto discriminatorio, del licenziamento del lavoratore disabile dichiarato inidoneo fisicamente alle mansioni. L’effetto della pronuncia e` quello di avallare una tutela dei disabili titolari di un rapporto di lavoro (‘‘insider’’) di gran lunga piu` ampia di quella prevista dalla L. n. 68/1999 per i disabili da collocare (‘‘outsider’’), imponendo sostanzialmente al datore di lavoro l’impiego di un lavoratore affatto utilizzabile, al medesimo costo previsto quando questi era pienamente impiegabile, cosı` scaricando sul privato gli obblighi di assistenza che competono al pubblico.

Disabili e insider/outsider theory, Nota a Cass. Sez. Lav. 12 novembre 2019, n. 29289

Garofalo Domenico
2020-01-01

Abstract

La sentenza in esame offre spunti di riflessione sulla rilevanza dell’impossibilita` sopravvenuta quando essa riguardi un lavoratore disabile, tale essendo, secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, anche quello affetto da una malattia di lunga durata che presenti ricadute sull’integrazione socio-lavorativa del soggetto. La decisione prende le mosse dalla ampia nozione di disabilita` di cui alla Dir. n. 2000/78/CE, 27 novembre 2000, intesa quale limitazione risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, portando il Supremo Collegio a dichiarare l’illegittimita`, in quanto discriminatorio, del licenziamento del lavoratore disabile dichiarato inidoneo fisicamente alle mansioni. L’effetto della pronuncia e` quello di avallare una tutela dei disabili titolari di un rapporto di lavoro (‘‘insider’’) di gran lunga piu` ampia di quella prevista dalla L. n. 68/1999 per i disabili da collocare (‘‘outsider’’), imponendo sostanzialmente al datore di lavoro l’impiego di un lavoratore affatto utilizzabile, al medesimo costo previsto quando questi era pienamente impiegabile, cosı` scaricando sul privato gli obblighi di assistenza che competono al pubblico.
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