La Corte Suprema, con ordinanza n. 23876 del 23 novembre 2015, sul presupposto che l’art. 170 cod. civ., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione dell’ipoteca disciplinata dall’art. 77, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha ritenuto che l’esattore possa iscrivere ipoteca sui beni conferiti nel fondo patrimoniale ove il debito facente capo al contribuente sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari ovvero, nell’ipotesi contraria, qualora il titolare del credito per il quale l’esattore procede alla riscossione non conoscesse la sua estraneità ai bisogni della famiglia. A tal fine, l’obbligazione tributaria non può considerarsi estranea ai bisogni familiari, sebbene richieda il concreto accertamento che fu contratta per soddisfare le necessità della famiglia: il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni vincolati non va ricercato nella natura dell’obbligazione, bensì nella relazione esistente tra il fatto generatore di essa e i bisogni familiari.

Obbligazione tributaria, ipoteca esattoriale ed esecuzione sui beni del fondo patrimoniale

Parente Salvatore Antonello
2017-01-01

Abstract

La Corte Suprema, con ordinanza n. 23876 del 23 novembre 2015, sul presupposto che l’art. 170 cod. civ., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione dell’ipoteca disciplinata dall’art. 77, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha ritenuto che l’esattore possa iscrivere ipoteca sui beni conferiti nel fondo patrimoniale ove il debito facente capo al contribuente sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari ovvero, nell’ipotesi contraria, qualora il titolare del credito per il quale l’esattore procede alla riscossione non conoscesse la sua estraneità ai bisogni della famiglia. A tal fine, l’obbligazione tributaria non può considerarsi estranea ai bisogni familiari, sebbene richieda il concreto accertamento che fu contratta per soddisfare le necessità della famiglia: il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni vincolati non va ricercato nella natura dell’obbligazione, bensì nella relazione esistente tra il fatto generatore di essa e i bisogni familiari.
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