La Corte Suprema, con ordinanza n. 26653 del 17 dicembre 2014, ha escluso che l’acquirente in regime di separazione dei beni, ove abbia omesso di trasferire la residenza anagrafica - nei termini di legge - nel Comune di ubicazione del cespite acquistato, possa continuare a beneficiare delle agevolazioni “prima casa”, malgrado in detto Comune risieda il proprio nucleo familiare, posto che gli effetti dell’atto traslativo si producono esclusivamente nella sua sfera giuridica. La posizione assunta dal Supremo Collegio appare fondata poiché la qualità di coniuge non ha alcuna influenza sulle regole di appartenenza dei beni, che restano quelle di diritto comune: gli effetti dell’atto si realizzano a favore del solo coniuge acquirente, senza che assuma rilievo l’ubicazione della residenza familiare nel comune di localizzazione del cespite.
Titolo: | Benefici “prima casa”, separazione dei beni e residenza familiare |
Autori: | PARENTE, SALVATORE ANTONELLO (Corresponding) |
Data di pubblicazione: | 2015 |
Rivista: | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11586/272714 |
Appare nelle tipologie: | 1.4 Nota a sentenza |
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Parente SA_Rass. Trib. n. 6 del 2015.pdf | Documento in Versione Editoriale | NON PUBBLICO - Accesso privato/ristretto | Administrator Richiedi una copia |