La Suprema Corte, con sentenza n. 2263 del 3 febbraio 2014, sul presupposto che le attribuzioni patrimoniali in sede di separazione consensuale, pur acquistando efficacia con il provvedimento di omologazione, generano un trasferimento volontario avente fonte nell’accordo delle parti, ha statuito la decadenza dai benefici fiscali “prima casa” nell’ipotesi di cessione nel quinquennio dell’immobile acquistato fruendo delle predette agevolazioni, in esecuzione di accordo di separazione omologato, senza il riacquisto di un altro immobile abitativo entro l’anno successivo. In realtà, qualora, nonostante il trasferimento, l’immobile continui a mantenere l’effettiva destinazione di casa di abitazione di una parte del nucleo familiare dell’originario acquirente, così garantendo la protezione degli interessi sociali protetti dal legislatore, l’agevolazione deve essere mantenuta. Una diversa esegesi si esporrebbe a dubbi di legittimità costituzionale per l’irragionevolezza di un trattamento tributario differenziato a seconda che si ottemperi ai doveri familiari con la cessione di immobili o con somme di denaro o con altri beni mobili. Nondimeno, considerata l’ambiguità delle fonti, per dirimere il contrasto ermeneutico in via definitiva, non può che auspicarsi una presa di posizione delle Sezioni Unite, in funzione di nomofilachia, o un intervento diretto dello stesso legislatore

Separazione coniugale e decadenza dai benefici “prima casa”

Parente Salvatore Antonello
2014-01-01

Abstract

La Suprema Corte, con sentenza n. 2263 del 3 febbraio 2014, sul presupposto che le attribuzioni patrimoniali in sede di separazione consensuale, pur acquistando efficacia con il provvedimento di omologazione, generano un trasferimento volontario avente fonte nell’accordo delle parti, ha statuito la decadenza dai benefici fiscali “prima casa” nell’ipotesi di cessione nel quinquennio dell’immobile acquistato fruendo delle predette agevolazioni, in esecuzione di accordo di separazione omologato, senza il riacquisto di un altro immobile abitativo entro l’anno successivo. In realtà, qualora, nonostante il trasferimento, l’immobile continui a mantenere l’effettiva destinazione di casa di abitazione di una parte del nucleo familiare dell’originario acquirente, così garantendo la protezione degli interessi sociali protetti dal legislatore, l’agevolazione deve essere mantenuta. Una diversa esegesi si esporrebbe a dubbi di legittimità costituzionale per l’irragionevolezza di un trattamento tributario differenziato a seconda che si ottemperi ai doveri familiari con la cessione di immobili o con somme di denaro o con altri beni mobili. Nondimeno, considerata l’ambiguità delle fonti, per dirimere il contrasto ermeneutico in via definitiva, non può che auspicarsi una presa di posizione delle Sezioni Unite, in funzione di nomofilachia, o un intervento diretto dello stesso legislatore
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