L’addizionale regionale all’IRPEF rappresenta un tributo proprio derivato in quanto istituito e disciplinato dal Legislatore statale che ne destina il gettito a favore delle Regioni. I limiti di manovrabilità del tributo sono definiti dall’art. 6 del d.lgs. n. 68/2011 secondo cui le Regioni possono stabilire aliquote dell’addizionale differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli utilizzati dall’IRPEF nazionale. Nell’arresto giurisprudenziale in commento la Corte ha sancito che tale disposizione non debba essere interpretata come un obbligo di differenziare integralmente le aliquote per ogni scaglione di reddito ben potendo il Legislatore regionale stabilire aliquote costanti per più scaglioni. La disposizione, infatti, si limita a vietare soltanto la creazione di scaglioni di reddito diversi rispetto a quelli individuati dal Legislatore nazionale. La pronuncia potrebbe rivelarsi innovativa oltre il caso di specie potendo estendere i propri confini applicativi, mutatis mutandis, anche all’addizionale comunale all’IRPEF modificando l’esito di una prima giurisprudenza amministrativa e della prassi sul tema. In conclusione sono proposte alcune riflessioni sulla difficoltosa ed incompleta applicazione del Titolo V che sta causando una sempre più crescente conflittualità davanti alla Corte Costituzionale, specie in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, rendendo inevitabile una revisione dell’attuale architettura istituzionale dei diversi livelli di governo.
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Titolo: | L’addizionale regionale all’IRPEF alla prova della consulta: nuovi spiragli di autonomia regionale? |
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 2014 |
Rivista: | |
Abstract: | L’addizionale regionale all’IRPEF rappresenta un tributo proprio derivato in quanto istituito e disciplinato dal Legislatore statale che ne destina il gettito a favore delle Regioni. I limiti di manovrabilità del tributo sono definiti dall’art. 6 del d.lgs. n. 68/2011 secondo cui le Regioni possono stabilire aliquote dell’addizionale differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli utilizzati dall’IRPEF nazionale. Nell’arresto giurisprudenziale in commento la Corte ha sancito che tale disposizione non debba essere interpretata come un obbligo di differenziare integralmente le aliquote per ogni scaglione di reddito ben potendo il Legislatore regionale stabilire aliquote costanti per più scaglioni. La disposizione, infatti, si limita a vietare soltanto la creazione di scaglioni di reddito diversi rispetto a quelli individuati dal Legislatore nazionale. La pronuncia potrebbe rivelarsi innovativa oltre il caso di specie potendo estendere i propri confini applicativi, mutatis mutandis, anche all’addizionale comunale all’IRPEF modificando l’esito di una prima giurisprudenza amministrativa e della prassi sul tema. In conclusione sono proposte alcune riflessioni sulla difficoltosa ed incompleta applicazione del Titolo V che sta causando una sempre più crescente conflittualità davanti alla Corte Costituzionale, specie in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, rendendo inevitabile una revisione dell’attuale architettura istituzionale dei diversi livelli di governo. |
Handle: | http://hdl.handle.net/11586/247846 |
Appare nelle tipologie: | 1.4 Nota a sentenza |