L’imposta di sbarco consente di assoggettare a tassazione i flussi turistici pendolari al fine di procacciare entrate pubbliche destinate a riparare i danni ambientali procurati dalla pressione antropica. La funzione turistico-ambientale del tributo è accentuata dal vincolo di destinazione che grava sul gettito prodotto dal tributo che consente di espandere la capacità di spesa locale nonostante i limiti di finanza pubblica. L’imposta colpisce solo i passeggeri che si recano sull’isola utilizzando collegamenti marittimi di linea e non coloro che utilizzano altri vettori o mezzi privati. Nella sentenza della Corte Costituzionale in commento si è specificato come un allargamento del presupposto impositivo e della soggettività passiva dell’imposta di sbarco compete solo alla discrezionalità del Legislatore. Solo con il cd. Collegato ambientale 2015 si è disposta l’istituzione di un contributo di sbarco, in sostituzione dell’imposta, che colpisce i passeggeri che utilizzano collegamenti di linea ovvero vettori aeronavali. Al fine di implementare un sistema impositivo locale più efficiente ed armonioso, evitando fenomeni di doppia imposizione sul turista tra imposta di sbarco ed imposta di soggiorno, sarebbe necessario un coinvolgimento Regioni che vantano competenze legislative in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, turismo ed ambiente.
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Titolo: | Tributi di sbarco tra equa tassazione dei flussi turistici ed esigenze di coordinamento regionale |
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 2017 |
Rivista: | |
Abstract: | L’imposta di sbarco consente di assoggettare a tassazione i flussi turistici pendolari al fine di procacciare entrate pubbliche destinate a riparare i danni ambientali procurati dalla pressione antropica. La funzione turistico-ambientale del tributo è accentuata dal vincolo di destinazione che grava sul gettito prodotto dal tributo che consente di espandere la capacità di spesa locale nonostante i limiti di finanza pubblica. L’imposta colpisce solo i passeggeri che si recano sull’isola utilizzando collegamenti marittimi di linea e non coloro che utilizzano altri vettori o mezzi privati. Nella sentenza della Corte Costituzionale in commento si è specificato come un allargamento del presupposto impositivo e della soggettività passiva dell’imposta di sbarco compete solo alla discrezionalità del Legislatore. Solo con il cd. Collegato ambientale 2015 si è disposta l’istituzione di un contributo di sbarco, in sostituzione dell’imposta, che colpisce i passeggeri che utilizzano collegamenti di linea ovvero vettori aeronavali. Al fine di implementare un sistema impositivo locale più efficiente ed armonioso, evitando fenomeni di doppia imposizione sul turista tra imposta di sbarco ed imposta di soggiorno, sarebbe necessario un coinvolgimento Regioni che vantano competenze legislative in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, turismo ed ambiente. |
Handle: | http://hdl.handle.net/11586/247798 |
Appare nelle tipologie: | 1.4 Nota a sentenza |