Al fermo amministrativo del veicolo, disposto dall’Autorità di Pubblica sicurezza ovvero dalla Polizia stradale o comunale, ai sensi dell’art. 214 del Nuovo codice della strada, è correlata l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica prevista dall’art. 5, comma 37, del DL n. 953/1982. Diversamente, in caso di fermo c.d. “fiscale”, adottato dall’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 86 del DPR n. 602/1973, è esclusa la sospensione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica in ragione della regola innovativamente introdotta dal DL n. 953/1982, che vuole tale tributo correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo.
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Titolo: | La tassa automobilistica è dovuta anche in caso di fermo fiscale |
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 2017 |
Rivista: | |
Abstract: | Al fermo amministrativo del veicolo, disposto dall’Autorità di Pubblica sicurezza ovvero dalla Polizia stradale o comunale, ai sensi dell’art. 214 del Nuovo codice della strada, è correlata l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica prevista dall’art. 5, comma 37, del DL n. 953/1982. Diversamente, in caso di fermo c.d. “fiscale”, adottato dall’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 86 del DPR n. 602/1973, è esclusa la sospensione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica in ragione della regola innovativamente introdotta dal DL n. 953/1982, che vuole tale tributo correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo. |
Handle: | http://hdl.handle.net/11586/247788 |
Appare nelle tipologie: | 1.4 Nota a sentenza |