Con l’ordinanza 30 gennaio 2019, n. 2658 a Cassazione, enunciando il principio di diritto ai sensi dell’art. 363, 3° comma, affronta il tema del termine per la riassunzione del processo interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento. L’Autore esamina la decisione alla luce della giurisprudenza anche della Corte costituzionale, ponendo in evidenza come il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza ha adottato una soluzione che è destinata a porre termine ai contrasti interpretativi.

Il termine per la riassunzione del processo interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento

Giuseppe Trisorio Liuzzi
2019-01-01

Abstract

Con l’ordinanza 30 gennaio 2019, n. 2658 a Cassazione, enunciando il principio di diritto ai sensi dell’art. 363, 3° comma, affronta il tema del termine per la riassunzione del processo interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento. L’Autore esamina la decisione alla luce della giurisprudenza anche della Corte costituzionale, ponendo in evidenza come il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza ha adottato una soluzione che è destinata a porre termine ai contrasti interpretativi.
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