La Corte di legittimità conferma un orientamento consolidato. La tutela dei diritti di carattere personale ed economico dei figli minori introita nel processo di separazione, di divorzio ovvero nei procedimenti di risoluzione delle convivenze more uxorio, consente una vera e propria deroga al principio dell’onere della prova e fa salvo il potere del giudice di adottare di ufficio tutti i provvedimenti necessari in ogni stato e grado del giudizio. Nella specie, la Corte di merito aveva acquisito e reputata rilevante una relazione investigativa prodotta irritualmente e tardivamente dall’appellato; con questa ordinanza il giudice di legittimità dichiara inammissibile la censura, sul presupposto che i poteri istruttori ufficiosi che il giudice può esercitare senza preclusioni nell’interesse dei figli minori, gli consentono di utilizzare anche le relazioni investigative sui redditi acquisendo con tale mezzo le informazioni che potrebbe ottenere valendosi della polizia tributaria. Rimane da chiarire se la relazione investigativa possa fondare il convincimento del giudice, anche senza il riscontro di ulteriori elementi probatori: punto questo che non sembra aver trovato nell’ordinanza della Corte specifica trattazione.

Poteri del giudice, relazioni investigative e tutela della prole.

Poliseno, Barbara
2019-01-01

Abstract

La Corte di legittimità conferma un orientamento consolidato. La tutela dei diritti di carattere personale ed economico dei figli minori introita nel processo di separazione, di divorzio ovvero nei procedimenti di risoluzione delle convivenze more uxorio, consente una vera e propria deroga al principio dell’onere della prova e fa salvo il potere del giudice di adottare di ufficio tutti i provvedimenti necessari in ogni stato e grado del giudizio. Nella specie, la Corte di merito aveva acquisito e reputata rilevante una relazione investigativa prodotta irritualmente e tardivamente dall’appellato; con questa ordinanza il giudice di legittimità dichiara inammissibile la censura, sul presupposto che i poteri istruttori ufficiosi che il giudice può esercitare senza preclusioni nell’interesse dei figli minori, gli consentono di utilizzare anche le relazioni investigative sui redditi acquisendo con tale mezzo le informazioni che potrebbe ottenere valendosi della polizia tributaria. Rimane da chiarire se la relazione investigativa possa fondare il convincimento del giudice, anche senza il riscontro di ulteriori elementi probatori: punto questo che non sembra aver trovato nell’ordinanza della Corte specifica trattazione.
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