Dalla sentenza in commento - avente a oggetto la rilevanza del consenso dell'interessato al trasferimento dei dati telefonici solo in favore di determinate categorie di fornitori di servizi di elenco telefonico - emerge che, qualora si possa escludere la sussistenza di un concreto interesse al controllo dell'informazione, il trattamento deve ritenersi tendenzialmente consentito anche in difetto del consenso della persona alla quale quell'informazione si riferisce. Il consenso al trattamento non serve a garantire all'avente diritto la possibilità di negoziare il trasferimento di diritti di utilizzazione aventi a oggetto beni economici, ma a preservare il diritto all'autodeterminazione di ciascuno nel campo dell'identità personale.
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Titolo: | Il diritto al controllo dei propri dati e l'obbligo di trasmissione imposto agli operatori che assegnano numeri telefonici |
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 2017 |
Rivista: | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11586/231664 |
Appare nelle tipologie: | 1.4 Nota a sentenza |