Il problema del giusto prezzo e il rapporto con il divieto del patto commissorio sono le questioni fondamentali che emergono da Marcian. lib. sing. ad form. hyp. D. 20.1.16.9. Infatti, l’acquisizione del bene ipotecato o costituito in pegno da parte del creditore, qualora il debito non garantito non fosse stato adempiuto, sembra risultare in contrasto con il divieto introdotto da Costantino e conservato sia nel Codice Teodosiano (C. Th. 3.2.1) sia nel Codex giustinianeo (C. 8.34[35]3). La disposizione imperiale vietava la pattuizione del passaggio di proprietà in favore del creditore della res concessa in garanzia dell’obbligazione del debitore inadempiente. Si tratta del cosiddetto patto commissorio, previsto ancora oggi nell’attuale codice civile italiano (artt. 1963 e 2744). Tuttavia, il contrasto fra i documenti di Marciano e di Costantino è più apparente che sostanziale. E ciò perché la pattuizione esaminata dal giurista diverge da quella a cui si riferisce la costituzione imperiale, e si incentra sui concetti di iustum pretium e di iusta aestimatio del valore della res. La fattispecie, inoltre, non è priva di interesse anche per il diritto contemporaneo, poiché il patto marciano viene ancora oggi preso a modello dai giudici nel vagliare se una clausola contrattuale o una intera operazione negoziale ricadano o meno nel divieto di patto commissorio. La nullità è infatti esclusa qualora l’accordo delle parti riproponga lo schema e i contenuti del patto marciano, la cui fisionomia peraltro si riconosce in alcuni meccanismi contemplati da recenti disposizioni normative, non solo italiane, in materia di garanzie del credito bancario.
Marcian. lib. sing. ad form. hyp. D. 20.1.16.9. Il patto marciano: il problema del giusto prezzo e il rapporto con il divieto del patto commissorio
Arnese, Aurelio
2018-01-01
Abstract
Il problema del giusto prezzo e il rapporto con il divieto del patto commissorio sono le questioni fondamentali che emergono da Marcian. lib. sing. ad form. hyp. D. 20.1.16.9. Infatti, l’acquisizione del bene ipotecato o costituito in pegno da parte del creditore, qualora il debito non garantito non fosse stato adempiuto, sembra risultare in contrasto con il divieto introdotto da Costantino e conservato sia nel Codice Teodosiano (C. Th. 3.2.1) sia nel Codex giustinianeo (C. 8.34[35]3). La disposizione imperiale vietava la pattuizione del passaggio di proprietà in favore del creditore della res concessa in garanzia dell’obbligazione del debitore inadempiente. Si tratta del cosiddetto patto commissorio, previsto ancora oggi nell’attuale codice civile italiano (artt. 1963 e 2744). Tuttavia, il contrasto fra i documenti di Marciano e di Costantino è più apparente che sostanziale. E ciò perché la pattuizione esaminata dal giurista diverge da quella a cui si riferisce la costituzione imperiale, e si incentra sui concetti di iustum pretium e di iusta aestimatio del valore della res. La fattispecie, inoltre, non è priva di interesse anche per il diritto contemporaneo, poiché il patto marciano viene ancora oggi preso a modello dai giudici nel vagliare se una clausola contrattuale o una intera operazione negoziale ricadano o meno nel divieto di patto commissorio. La nullità è infatti esclusa qualora l’accordo delle parti riproponga lo schema e i contenuti del patto marciano, la cui fisionomia peraltro si riconosce in alcuni meccanismi contemplati da recenti disposizioni normative, non solo italiane, in materia di garanzie del credito bancario.File | Dimensione | Formato | |
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