CORTE DI GIUSTIZIA UE - L'articolo 78, par. 2, e l'allegato VII, parte III, reg. n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, devono essere interpretati nel senso che ostano a che la denominazione «latte» e le denominazioni che tale regolamento riserva unicamente ai prodotti lattiero-caseari siano utilizzate per designare, all'atto della commercializzazione o nella pubblicità, un prodotto puramente vegetale.

Formaggio di tofu e latte di soia al vaglio dell'interpretazione della Corte di Giustizia

Laura Costantino
2017-01-01

Abstract

CORTE DI GIUSTIZIA UE - L'articolo 78, par. 2, e l'allegato VII, parte III, reg. n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, devono essere interpretati nel senso che ostano a che la denominazione «latte» e le denominazioni che tale regolamento riserva unicamente ai prodotti lattiero-caseari siano utilizzate per designare, all'atto della commercializzazione o nella pubblicità, un prodotto puramente vegetale.
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