A due anni dalla sentenza Digital Rights, la Corte di Giustizia si è nuovamente pronunciata sulla legittimità dell’obbligo, imposto ai gestori di servizi di comunicazioni elettroniche, di conservazione dei dati relativi a tali comunicazioni. La questione della data retention si è spostata dal piano della normativa comunitaria al piano delle leggi nazionali.
Con la pronuncia del 2014 la Corte aveva invalidato la Dir. 2006/24/CE che comportava una vasta ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. Con la pronuncia analizzata (CG, 21 dicembre 2016, C-203/15 e C-698/15) la Corte ha analizzato le normative nazionali, che prevedono un obbligo generalizzato di conservare i dati relativi al traffico, ai fini di renderli accessibili alle autorità nazionali. La Corte ha ritenuto tale prassi contraria agli artt. 7 e 8 della Carta. L’obbligo di data retention, pur se giustificato da finalità di lotta contro la criminalità grave, è legittimo solo a condizione che la conservazione dei dati sia limitata allo stretto necessario, relativamente alle categorie di dati da conservare, i mezzi di comunicazione, le persone coinvolte e la durata. A tal fine, le normative nazionali devono prevedere norme chiare e precise che disciplinino la portata e l'applicazione della misura

La data retention tra lotta al crimine e aspettative di privacy

Claudia Morgana Cascione
2017-01-01

Abstract

A due anni dalla sentenza Digital Rights, la Corte di Giustizia si è nuovamente pronunciata sulla legittimità dell’obbligo, imposto ai gestori di servizi di comunicazioni elettroniche, di conservazione dei dati relativi a tali comunicazioni. La questione della data retention si è spostata dal piano della normativa comunitaria al piano delle leggi nazionali.
Con la pronuncia del 2014 la Corte aveva invalidato la Dir. 2006/24/CE che comportava una vasta ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. Con la pronuncia analizzata (CG, 21 dicembre 2016, C-203/15 e C-698/15) la Corte ha analizzato le normative nazionali, che prevedono un obbligo generalizzato di conservare i dati relativi al traffico, ai fini di renderli accessibili alle autorità nazionali. La Corte ha ritenuto tale prassi contraria agli artt. 7 e 8 della Carta. L’obbligo di data retention, pur se giustificato da finalità di lotta contro la criminalità grave, è legittimo solo a condizione che la conservazione dei dati sia limitata allo stretto necessario, relativamente alle categorie di dati da conservare, i mezzi di comunicazione, le persone coinvolte e la durata. A tal fine, le normative nazionali devono prevedere norme chiare e precise che disciplinino la portata e l'applicazione della misura
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