La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la pronuncia del 23 Settembre 2014, ha affrontato la questione della natura giuridica delle valli lagunari venete, mettendo in discussione numerose delle conclusioni raggiunte dalla Corte di Cassazione italiana nel noto revirement in tema di beni pubblici del febbraio 2011. Nel contributo vengono analizzate le argomentazioni utilizzate dalla Corte Europea per verificare se, nella logica del diritto europeo della proprietà, la valle in oggetto possa essere considerata un “bene” suscettibile di tutela ai sensi dell’art. 1 Protocollo addizionale. La Corte conclude nel ritenere la ricorrente titolare di un bene, di cui all’art. 1 Prot. 1 avendo una aspettativa legittima, collegata ad interessi patrimoniali, sufficientemente importante da rappresentare un interesse sostanziale protetto dalla Convenzione. Nel lavoro vengono criticamente considerate alcuni degli assunti su cui si fonda la sentenza che introduce degli elementi di grande difficoltà nell’ottica della concreta applicabilità nell’ordinamento interno, non solo per la paventata possibilità di espropriazione di un bene demaniale, ma anche per l’introduzione di un’ipotesi di sdemanializzazione tacita di tale bene.

Le alterne vicende delle valli lagunari venete: il “ripensamento” della Corte Europea dei diritti dell'uomo

CASCIONE, CLAUDIA MORGANA
2015-01-01

Abstract

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la pronuncia del 23 Settembre 2014, ha affrontato la questione della natura giuridica delle valli lagunari venete, mettendo in discussione numerose delle conclusioni raggiunte dalla Corte di Cassazione italiana nel noto revirement in tema di beni pubblici del febbraio 2011. Nel contributo vengono analizzate le argomentazioni utilizzate dalla Corte Europea per verificare se, nella logica del diritto europeo della proprietà, la valle in oggetto possa essere considerata un “bene” suscettibile di tutela ai sensi dell’art. 1 Protocollo addizionale. La Corte conclude nel ritenere la ricorrente titolare di un bene, di cui all’art. 1 Prot. 1 avendo una aspettativa legittima, collegata ad interessi patrimoniali, sufficientemente importante da rappresentare un interesse sostanziale protetto dalla Convenzione. Nel lavoro vengono criticamente considerate alcuni degli assunti su cui si fonda la sentenza che introduce degli elementi di grande difficoltà nell’ottica della concreta applicabilità nell’ordinamento interno, non solo per la paventata possibilità di espropriazione di un bene demaniale, ma anche per l’introduzione di un’ipotesi di sdemanializzazione tacita di tale bene.
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