Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Quarta Sezione, 19 gennaio 2017, causa C- 282/15, Queisser Pharma GmbH - Bundesrepublik Deutschland - Gli articoli 6 e 7 del Regolamento (CE) n. 178 del 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che vieta di produrre, trattare o immettere in commercio qualsiasi integratore alimentare contenente amminoacidi, salva deroga accordata da un'autorità nazionale che dispone al riguardo di un potere discrezionale, quando tale normativa si fonda su un'analisi del rischio che riguarda solo taluni amminoacidi, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare. In ogni caso, tali articoli devono essere interpretati nel senso che ostano a una siffatta normativa nazionale quando essa prevede che le deroghe al divieto previsto da detta legislazione possono essere accordate solo per un periodo determinato anche nel caso in cui sia dimostrata l'innocuità di una sostanza.

Il principio di precauzione nel campo della sicurezza alimentare e la potestà legislativa statale

COSTANTINO, LAURA
2017-01-01

Abstract

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Quarta Sezione, 19 gennaio 2017, causa C- 282/15, Queisser Pharma GmbH - Bundesrepublik Deutschland - Gli articoli 6 e 7 del Regolamento (CE) n. 178 del 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che vieta di produrre, trattare o immettere in commercio qualsiasi integratore alimentare contenente amminoacidi, salva deroga accordata da un'autorità nazionale che dispone al riguardo di un potere discrezionale, quando tale normativa si fonda su un'analisi del rischio che riguarda solo taluni amminoacidi, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare. In ogni caso, tali articoli devono essere interpretati nel senso che ostano a una siffatta normativa nazionale quando essa prevede che le deroghe al divieto previsto da detta legislazione possono essere accordate solo per un periodo determinato anche nel caso in cui sia dimostrata l'innocuità di una sostanza.
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