Il commento della sentenza di cassazione n. 19695 del 2014 di conferma del decreto con cui il Trib. minorenni di Cagliari aveva disposto il ritorno di una minore ad Amsterdam, all’esito della procedura prevista dalla Convenzione dell’Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, ha fornito spunto per analizzare le questioni che generalmente si pongono dinanzi ai giudici nazionali quando sono investiti di siffatta procedura: cosa si intenda per trasferimento illecito o mancato rientro; quale funzione abbia la procedura cautelare e urgente volta al ritorno del minore rispetto a quella relativa all’affidamento; quale sia la nozione di residenza abituale del minore (prima della sottrazione) e che rilievo essa assuma anche ai fini dell’individuazione dei giudici competenti sul merito dell’affidamento, ai sensi del regolamento n. 2201/2003 altresì applicabile tra Stati membri UE; che portata abbia la circostanza ostativa al rientro consistente nel fondato rischio che, in caso di ritorno nello Stato di residenza abituale, il minore sia esposto a pericoli fisici o psichici o che si trovi in una situazione di effettiva intollerabilità. Infine si è accennato alla recente proposta di riforma del regolamento n. 2201/2003 e alle prospettate innovazioni in materia di sottrazione internazionale di minori.

La procedura per il ritorno del minore a seguito di sottrazione internazionale tra prassi giurisprudenziale ed esigenze di modifica.

MAGRONE, Emilia Maria
2017-01-01

Abstract

Il commento della sentenza di cassazione n. 19695 del 2014 di conferma del decreto con cui il Trib. minorenni di Cagliari aveva disposto il ritorno di una minore ad Amsterdam, all’esito della procedura prevista dalla Convenzione dell’Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, ha fornito spunto per analizzare le questioni che generalmente si pongono dinanzi ai giudici nazionali quando sono investiti di siffatta procedura: cosa si intenda per trasferimento illecito o mancato rientro; quale funzione abbia la procedura cautelare e urgente volta al ritorno del minore rispetto a quella relativa all’affidamento; quale sia la nozione di residenza abituale del minore (prima della sottrazione) e che rilievo essa assuma anche ai fini dell’individuazione dei giudici competenti sul merito dell’affidamento, ai sensi del regolamento n. 2201/2003 altresì applicabile tra Stati membri UE; che portata abbia la circostanza ostativa al rientro consistente nel fondato rischio che, in caso di ritorno nello Stato di residenza abituale, il minore sia esposto a pericoli fisici o psichici o che si trovi in una situazione di effettiva intollerabilità. Infine si è accennato alla recente proposta di riforma del regolamento n. 2201/2003 e alle prospettate innovazioni in materia di sottrazione internazionale di minori.
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