L'Autore commenta la prima sentenza resa dalla Cassazione sull’individuazione della parte sulla quale grava l’onere di promuovere il procedimento di mediazione obbligatoria una volta che il giudice, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ha pronunciato sulla richiesta o di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ai sensi dell’art. 648 c.p.c. o di sospensione dell’esecuzione provvisoria ai sensi dell’art. 649 c.p.c. L'Autore condivide la decisione che fa gravare sull'opponente l'onere di attivare la mediazione.
Sull'onere di promuovere la mediazione dopo l'opposizione a decreto ingiuntivo
TRISORIO LIUZZI, Giuseppe
2016-01-01
Abstract
L'Autore commenta la prima sentenza resa dalla Cassazione sull’individuazione della parte sulla quale grava l’onere di promuovere il procedimento di mediazione obbligatoria una volta che il giudice, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ha pronunciato sulla richiesta o di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ai sensi dell’art. 648 c.p.c. o di sospensione dell’esecuzione provvisoria ai sensi dell’art. 649 c.p.c. L'Autore condivide la decisione che fa gravare sull'opponente l'onere di attivare la mediazione.File in questo prodotto:
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