I coefficienti ministeriali che quantificano il reddito ai fini del redditometro non hanno valore di presunzione legale relativa, ma di presunzione semplice, sicché il contribuente può anche sindacare la quantificazione del reddito derivante dall’applicazione dei coefficienti operata dall’ufficio, ma non con argomentazioni astratte, bensì soltanto producendo prove contrarie, documentate, certe e precise.

La rideterminazione del reddito accertato in via sintetico-redditometrica ad opera del giudice tributario (nota a sentenza CTR Puglia, Sez. V, Sent. n. 1205 del 27 maggio 2014).

SELICATO, GIANLUCA
2015-01-01

Abstract

I coefficienti ministeriali che quantificano il reddito ai fini del redditometro non hanno valore di presunzione legale relativa, ma di presunzione semplice, sicché il contribuente può anche sindacare la quantificazione del reddito derivante dall’applicazione dei coefficienti operata dall’ufficio, ma non con argomentazioni astratte, bensì soltanto producendo prove contrarie, documentate, certe e precise.
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