Il saggio affronta l'esegesi dell'art. 152 l.f. il cui tenore letterale pone principalmente il problema della natura - gestoria o meno - della decisione di una società di proporre domanda di concordato fallimentare o, in base al richiamo dell'art. 161 l.f., di concordato preventivo. La questione presenta quale ulteriore motivo di complessità la necessaria armonizzazione della soluzione con il diritto societario novellato nel 2003 nell'ambito del quale solo per le società di persone (e non anche per le società di capitali) il fallimento è rimasto causa di scioglimento della società. In questa prospettiva, la riflessione verifica la compatibilità della natura tipicamente gestoria della decisione (affidata, pertanto, sempre all'organo amministrativo di qualunque società) con le regole organizzative (p.e. principio unanimistico delle società di persone) o con quelle concorsuali di ciascun tipo societario. Tale analisi conduce a pensare che l’art. 152, secondo comma, l.f. possa essere interpretato nel senso di vedere attribuita la decisione “sociale” di proporre il concordato fallimentare alla normale competenza degli amministratori in qualsiasi situazione societaria, di capitali o di persone, sia essa attinta da fallimento o meno: insomma, nel senso di contribuire a descrivere tale decisione più come un atto di “gestione” del patrimonio sociale che non come un atto modificativo dei patti sociali e, più precisamente, delle regole della liquidazione della società.

La decisione di proporre il concordato fallimentare

CHIONNA, Vincenzo Vito
2011-01-01

Abstract

Il saggio affronta l'esegesi dell'art. 152 l.f. il cui tenore letterale pone principalmente il problema della natura - gestoria o meno - della decisione di una società di proporre domanda di concordato fallimentare o, in base al richiamo dell'art. 161 l.f., di concordato preventivo. La questione presenta quale ulteriore motivo di complessità la necessaria armonizzazione della soluzione con il diritto societario novellato nel 2003 nell'ambito del quale solo per le società di persone (e non anche per le società di capitali) il fallimento è rimasto causa di scioglimento della società. In questa prospettiva, la riflessione verifica la compatibilità della natura tipicamente gestoria della decisione (affidata, pertanto, sempre all'organo amministrativo di qualunque società) con le regole organizzative (p.e. principio unanimistico delle società di persone) o con quelle concorsuali di ciascun tipo societario. Tale analisi conduce a pensare che l’art. 152, secondo comma, l.f. possa essere interpretato nel senso di vedere attribuita la decisione “sociale” di proporre il concordato fallimentare alla normale competenza degli amministratori in qualsiasi situazione societaria, di capitali o di persone, sia essa attinta da fallimento o meno: insomma, nel senso di contribuire a descrivere tale decisione più come un atto di “gestione” del patrimonio sociale che non come un atto modificativo dei patti sociali e, più precisamente, delle regole della liquidazione della società.
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