La recente riforma del mercato del lavoro, introdotta dalla l. n. 92 del 2012, ha previsto un nuovo procedimento per l'impugnativa del licenziamento - diviso in due fasi: la prima, necessaria, a cognizione sommaria; la seconda, eventuale, a cognizione piena e a carattere lato sensu impugnatorio (la quale, a sua volta, può svolgersi attraverso due gradi di merito e uno di legittimità innanzi alla Corte di cassazione) - con l'obiettivo di accelerazione della definizione delle relative controversie. Allo stesso tempo, la riforma ha modificato l'art. 18 l. n. 300 del 1970, introducendo differenti livelli di tutela del lavoratore illegittimamente licenziato, ma relegando la principale forma di tutela (la reintegrazione nel posto di lavoro) a casi specifici.
I LICENZIAMENTI DOPO LA L. N. 92 DEL 2012: PROFILI PROCESSUALI
DALFINO, Domenico
2013-01-01
Abstract
La recente riforma del mercato del lavoro, introdotta dalla l. n. 92 del 2012, ha previsto un nuovo procedimento per l'impugnativa del licenziamento - diviso in due fasi: la prima, necessaria, a cognizione sommaria; la seconda, eventuale, a cognizione piena e a carattere lato sensu impugnatorio (la quale, a sua volta, può svolgersi attraverso due gradi di merito e uno di legittimità innanzi alla Corte di cassazione) - con l'obiettivo di accelerazione della definizione delle relative controversie. Allo stesso tempo, la riforma ha modificato l'art. 18 l. n. 300 del 1970, introducendo differenti livelli di tutela del lavoratore illegittimamente licenziato, ma relegando la principale forma di tutela (la reintegrazione nel posto di lavoro) a casi specifici.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.