La tutela della libertà di espressione si è affermata sul piano internazionale sia come diritto dell’uomo da riconoscere a ogni individuo sia come valore fondamentale la cui protezione è strumentale a garantire l’esercizio di altri diritti e ad assicurare l’affermazione di valori e principi democratici. L’indicata libertà è stata inclusa come diritto in numerosi atti internazionali universali e regionali, che hanno contribuito a rafforzare, anche grazie agli strumenti di garanzia previsti in taluni di tali trattati, la tutela del diritto. Dopo l’analisi delle norme introdotte negli atti internazionali universali e regionali, individuati gli elementi di convergenza negli atti esaminati, con particolare riguardo alla posizione «privilegiata» dei giornalisti che ha condotto anche all’affermazione di norme ad hoc nel diritto internazionale umanitario, si è passati a verificare se possa ritenersi esistente una norma di carattere consuetudinario. Accertato che gli organi di controllo previsti negli atti internazionali a tutela dei diritti dell’uomo e altri organi che agiscono in quest’ambito hanno individuato una peculiare situazione dei giornalisti, la ricerca è stata incentrata sulla prassi giurisprudenziale in particolare della Corte europea dei diritti dell’uomo, nonché di altri organi di garanzia, per verificare se tali organi abbiano anche definito particolari strumenti per l’effettiva attuazione del diritto alla libertà d’informazione. In questa direzione, nel secondo capitolo è stata considerata la protezione delle fonti dei giornalisti, condizione essenziale per l’esercizio effettivo della libertà di informazione con particolare riguardo alla confidenzialità delle fonti nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e negli altri organi internazionali, anche con riferimento al diritto dei corrispondenti di guerra di non svelare le fonti dinanzi ai tribunali penali internazionali. E’ stato poi considerata, in un’ottica comparata e anche al fine di accertare l’effettiva attuazione sul piano interno, la tutela delle fonti negli ordinamenti interni e i profili di contrasto presenti nella legislazione italiana rispetto al diritto internazionale. Nel prosieguo, tenendo conto che gli atti internazionali a tutela della libertà d’informazione analizzati nel primo capitolo riconoscono la possibilità, per le autorità nazionali, di stabilire limiti all’esercizio della libertà di espressione, da applicare in via eccezionale, qualora vi sia l’esigenza di tutelare diritti altrui (come reputazione e privacy) o interessi di carattere più generale come la sicurezza nazionale o la salute pubblica, la ricerca è stata incentrata sulla portata di detti limiti. Ed invero, l’analisi è stata compiuta anche con specifico riferimento alle critiche a politici e a persone pubbliche, a magistrati e ai casi di cronaca giudiziaria, valutando il rapporto tra diritto alla libertà di stampa e altri diritti fondamentali come l’equo processo. Un esame approfondito ha riguardato, altresì, il diritto alla pubblicazione delle intercettazioni telefoniche e la compressione della libertà di espressione nei casi di hate speech. In ultimo, alla luce dell’individuazione di doveri per i giornalisti, necessari alla tutela di altri diritti fondamentali e a garantire un’informazione responsabile, sono stati considerati i limiti imposti dal diritto internazionale nell’applicazione di sanzioni, necessarie anche come rimedio a salvaguardia di altri individui (come nel caso degli obblighi di rettifica) e di interessi fondamentali per la collettività. Nell’ultimo capitolo, in particolare, al centro della ricerca, la compatibilità di talune misure sanzionatorie interne (detentive, pecuniarie, misure cautelari e altre), degli obblighi di rettifica e delle limitazioni all’informazione via web con le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo.

La libertà di stampa nel diritto internazionale ed europeo

CASTELLANETA, Marina
2012-01-01

Abstract

La tutela della libertà di espressione si è affermata sul piano internazionale sia come diritto dell’uomo da riconoscere a ogni individuo sia come valore fondamentale la cui protezione è strumentale a garantire l’esercizio di altri diritti e ad assicurare l’affermazione di valori e principi democratici. L’indicata libertà è stata inclusa come diritto in numerosi atti internazionali universali e regionali, che hanno contribuito a rafforzare, anche grazie agli strumenti di garanzia previsti in taluni di tali trattati, la tutela del diritto. Dopo l’analisi delle norme introdotte negli atti internazionali universali e regionali, individuati gli elementi di convergenza negli atti esaminati, con particolare riguardo alla posizione «privilegiata» dei giornalisti che ha condotto anche all’affermazione di norme ad hoc nel diritto internazionale umanitario, si è passati a verificare se possa ritenersi esistente una norma di carattere consuetudinario. Accertato che gli organi di controllo previsti negli atti internazionali a tutela dei diritti dell’uomo e altri organi che agiscono in quest’ambito hanno individuato una peculiare situazione dei giornalisti, la ricerca è stata incentrata sulla prassi giurisprudenziale in particolare della Corte europea dei diritti dell’uomo, nonché di altri organi di garanzia, per verificare se tali organi abbiano anche definito particolari strumenti per l’effettiva attuazione del diritto alla libertà d’informazione. In questa direzione, nel secondo capitolo è stata considerata la protezione delle fonti dei giornalisti, condizione essenziale per l’esercizio effettivo della libertà di informazione con particolare riguardo alla confidenzialità delle fonti nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e negli altri organi internazionali, anche con riferimento al diritto dei corrispondenti di guerra di non svelare le fonti dinanzi ai tribunali penali internazionali. E’ stato poi considerata, in un’ottica comparata e anche al fine di accertare l’effettiva attuazione sul piano interno, la tutela delle fonti negli ordinamenti interni e i profili di contrasto presenti nella legislazione italiana rispetto al diritto internazionale. Nel prosieguo, tenendo conto che gli atti internazionali a tutela della libertà d’informazione analizzati nel primo capitolo riconoscono la possibilità, per le autorità nazionali, di stabilire limiti all’esercizio della libertà di espressione, da applicare in via eccezionale, qualora vi sia l’esigenza di tutelare diritti altrui (come reputazione e privacy) o interessi di carattere più generale come la sicurezza nazionale o la salute pubblica, la ricerca è stata incentrata sulla portata di detti limiti. Ed invero, l’analisi è stata compiuta anche con specifico riferimento alle critiche a politici e a persone pubbliche, a magistrati e ai casi di cronaca giudiziaria, valutando il rapporto tra diritto alla libertà di stampa e altri diritti fondamentali come l’equo processo. Un esame approfondito ha riguardato, altresì, il diritto alla pubblicazione delle intercettazioni telefoniche e la compressione della libertà di espressione nei casi di hate speech. In ultimo, alla luce dell’individuazione di doveri per i giornalisti, necessari alla tutela di altri diritti fondamentali e a garantire un’informazione responsabile, sono stati considerati i limiti imposti dal diritto internazionale nell’applicazione di sanzioni, necessarie anche come rimedio a salvaguardia di altri individui (come nel caso degli obblighi di rettifica) e di interessi fondamentali per la collettività. Nell’ultimo capitolo, in particolare, al centro della ricerca, la compatibilità di talune misure sanzionatorie interne (detentive, pecuniarie, misure cautelari e altre), degli obblighi di rettifica e delle limitazioni all’informazione via web con le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo.
2012
978-88-6611-202-0
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