Il nuovo testo dell’art. 420, comma 1, c.p.c. (come modificato dall’art. 31, comma 4, L. 4.11.2010, n. 183), chiama il giudice del lavoro, nel corso del tentativo di conciliazione, a formulare alle parti una proposta transattiva, configurando l’ingiustificato rifiuto della stessa come comportamento valutabile ai fini del giudizio. L'Autore inquadra la formulazione della proposta nei termini di un nuovo adempimento endo-processuale, che si colloca tra autocomposizione ed eterocomposizione della lite, e - dopo averne evidenziato l'ambiguo carattere transattivo, si sofferma sulle conseguenze derivanti dal rifiuto ingiustificato della stessa.

La proposta transattiva del giudice del lavoro

VOZA, Roberto
2011-01-01

Abstract

Il nuovo testo dell’art. 420, comma 1, c.p.c. (come modificato dall’art. 31, comma 4, L. 4.11.2010, n. 183), chiama il giudice del lavoro, nel corso del tentativo di conciliazione, a formulare alle parti una proposta transattiva, configurando l’ingiustificato rifiuto della stessa come comportamento valutabile ai fini del giudizio. L'Autore inquadra la formulazione della proposta nei termini di un nuovo adempimento endo-processuale, che si colloca tra autocomposizione ed eterocomposizione della lite, e - dopo averne evidenziato l'ambiguo carattere transattivo, si sofferma sulle conseguenze derivanti dal rifiuto ingiustificato della stessa.
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