La vendita di bene immobile può avvenire a misura e a corpo, con diverse modalità per la determinazione del prezzo; può avere ad oggetto uno o più immobili, atteggiandosi in questo caso come vendita cumulativa. La garanzia che il venditore deve prestare può riguardare anche l'estensione dell'immobile. La vendita di eredità ha ad oggetto un'universalità di diritto e pressupone l'accettazione dell'eredità da parte del venditore. Essa è soggetta al crisma formale della forma scritta, anche se l'eredità comprenda solo beni immobili. Può avvenire anche senza la specificazione degli oggetti, essendo in tal caso il venditore tenuto solo a garantire la sua qualità di erede o di chiamato.
DELLA VENDITA DI COSE IMMOBILI - DELLA VENDITA DI EREDITA'(ARTT. 1537 - 1547 C.C.)
TATARANO, Maria Chiara
2010-01-01
Abstract
La vendita di bene immobile può avvenire a misura e a corpo, con diverse modalità per la determinazione del prezzo; può avere ad oggetto uno o più immobili, atteggiandosi in questo caso come vendita cumulativa. La garanzia che il venditore deve prestare può riguardare anche l'estensione dell'immobile. La vendita di eredità ha ad oggetto un'universalità di diritto e pressupone l'accettazione dell'eredità da parte del venditore. Essa è soggetta al crisma formale della forma scritta, anche se l'eredità comprenda solo beni immobili. Può avvenire anche senza la specificazione degli oggetti, essendo in tal caso il venditore tenuto solo a garantire la sua qualità di erede o di chiamato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.