Si esamina la responsabilità degli organi sociali e ci si sofferma più diffusamente sui presupposti e i limiti della responsabilità degli amministratori verso la società. La riforma introduce alcune importanti novità: innanzitutto vengono introdotti due parametri di riferimento per valutare il grado di diligenza dell’amministratore nell’adempimento dei propri doveri. Il secondo elemento innovativo concerne l’eliminazione, dal precedente secondo comma dell’art. 2392, dell’obbligo di vigilanza a carico degli amministratori sul generale andamento della gestione. Le ragioni di siffatta scelta nascono dall’esigenza di evitare indebite estensioni che, soprattutto nell'esperienza delle azioni esperite da procedure concorsuali, finiva per trasformare la responsabilità degli amministratori in una responsabilità sostanzialmente oggettiva. Si tratta di un chiarimento interpretativo di notevole rilevanza.
Responsabilità degli organi sociali
CALDERAZZI, Rosa
2008-01-01
Abstract
Si esamina la responsabilità degli organi sociali e ci si sofferma più diffusamente sui presupposti e i limiti della responsabilità degli amministratori verso la società. La riforma introduce alcune importanti novità: innanzitutto vengono introdotti due parametri di riferimento per valutare il grado di diligenza dell’amministratore nell’adempimento dei propri doveri. Il secondo elemento innovativo concerne l’eliminazione, dal precedente secondo comma dell’art. 2392, dell’obbligo di vigilanza a carico degli amministratori sul generale andamento della gestione. Le ragioni di siffatta scelta nascono dall’esigenza di evitare indebite estensioni che, soprattutto nell'esperienza delle azioni esperite da procedure concorsuali, finiva per trasformare la responsabilità degli amministratori in una responsabilità sostanzialmente oggettiva. Si tratta di un chiarimento interpretativo di notevole rilevanza.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.