L’approccio alla complessa materia del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale ruota intorno all’idea che la parte responsabile sia obbligata a risarcire la vittima per il pregiudizio arrecatole. Nondimeno, l’univocità di tale impostazione viene seriamente messa in discussione dalla constatazione che non sempre il riferimento alle voci del danno emergente e del lucro cessante è in grado di risolvere appieno le questioni relative alla lesione subita dalla vittima dell’inadempimento (soprattutto in relazione a quelle ipotesi in cui a rilevare non è tanto il danno sofferto dal titolare del diritto, quanto il vantaggio economico conseguito da chi – violando l’impegno contrattuale assunto – abbia realizzato un risultato di gran lunga più vantaggioso, in termini di profitto, di quanto non sia il detrimento patito dal titolare del diritto). Alla luce di tali considerazioni, viene da chiedersi, se sia sufficiente che l’autore dell’inadempimento contrattuale sia tenuto ‘soltanto’ al risarcimento dell’interesse positivo; o se –facendo tesoro delle indicazioni provenienti dall’analisi delle soluzioni adottate nella più pragmatica esperienza di common law— non sia il caso di obbligarlo a corrispondere al titolare del diritto leso la maggior somma tra il danno e il profitto.

Rimedi che non rimediano e alternative risarcitorie: il disgorgement dei profitti da inadempimento

PARDOLESI, Paolo
2007-01-01

Abstract

L’approccio alla complessa materia del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale ruota intorno all’idea che la parte responsabile sia obbligata a risarcire la vittima per il pregiudizio arrecatole. Nondimeno, l’univocità di tale impostazione viene seriamente messa in discussione dalla constatazione che non sempre il riferimento alle voci del danno emergente e del lucro cessante è in grado di risolvere appieno le questioni relative alla lesione subita dalla vittima dell’inadempimento (soprattutto in relazione a quelle ipotesi in cui a rilevare non è tanto il danno sofferto dal titolare del diritto, quanto il vantaggio economico conseguito da chi – violando l’impegno contrattuale assunto – abbia realizzato un risultato di gran lunga più vantaggioso, in termini di profitto, di quanto non sia il detrimento patito dal titolare del diritto). Alla luce di tali considerazioni, viene da chiedersi, se sia sufficiente che l’autore dell’inadempimento contrattuale sia tenuto ‘soltanto’ al risarcimento dell’interesse positivo; o se –facendo tesoro delle indicazioni provenienti dall’analisi delle soluzioni adottate nella più pragmatica esperienza di common law— non sia il caso di obbligarlo a corrispondere al titolare del diritto leso la maggior somma tra il danno e il profitto.
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