In caso di trasferimento d'azienda, l'art. 2112 c.c. prevede che il lavoratore possa liberare il cedente dai debiti di lavoro attraverso le procedure di conciliazione in sede amministrativa o sindacale. Preliminarmente, il lavoro inquadra tale negozio liberatorio nel novero degli atti di disposizione dei crediti del lavoratore, ne ricostruisce i legami con la generale disciplina delle rinunzie e transazioni (art. 2113 c.c.) e ne approfondisce la configurazione e gli effetti. La parte finale del lavoro è dedicata ad analizzare il ruolo che la presenza del soggetto terzo svolge ai fini della realizzazione dell'effetto liberatorio, muovendosi nella prospettiva degli interessi coinvolti: da un lato, quello del singolo lavoratore, dall'altro quello dell'organizzazione sindacale eventualmente chiamata ad intervenire nella procedura conciliativa.
La liberazione del cedente dai debiti di lavoro in caso di trasferimento d'azienda
VOZA, Roberto
2009-01-01
Abstract
In caso di trasferimento d'azienda, l'art. 2112 c.c. prevede che il lavoratore possa liberare il cedente dai debiti di lavoro attraverso le procedure di conciliazione in sede amministrativa o sindacale. Preliminarmente, il lavoro inquadra tale negozio liberatorio nel novero degli atti di disposizione dei crediti del lavoratore, ne ricostruisce i legami con la generale disciplina delle rinunzie e transazioni (art. 2113 c.c.) e ne approfondisce la configurazione e gli effetti. La parte finale del lavoro è dedicata ad analizzare il ruolo che la presenza del soggetto terzo svolge ai fini della realizzazione dell'effetto liberatorio, muovendosi nella prospettiva degli interessi coinvolti: da un lato, quello del singolo lavoratore, dall'altro quello dell'organizzazione sindacale eventualmente chiamata ad intervenire nella procedura conciliativa.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.