Il saggio muove dall’inadeguatezza della dichiarazione di “operatore qualificato” del legale rappresentante di una persona giuridica come formalmente considerata nell’art. 31 secondo comma, del c.d. Regolamento intermediari, adottato dalla CONSOB con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. t.u.f.) rispetto alla reale qualificazione del soggetto; dichiarazione dalla quale conseguono rilevanti esoneri di disciplina relativi a norma poste a tutela del risparmiatore. Il lavoro così esamina la posizione formalistica della giurisprudenza di quel tempo oltre che quella in parte diversa CONSOB, che portano da un canto a ritenere sufficiente per qualificare la società quale “operatore qualificato” del mercato finanziario la mera dichiarazione scritta (neanche con data certa) del legale rappresentante della società e dall’altro a non attribuire valore istantaneo di detta dichiarazione rispetto al momento e al rapporto contrattuale ad essa collegato. Invero, il saggio manifesta forti dubbi sulla correttezza di tale conclusione oltre che sul metodo esegetico che la produce, proponendo in alternativa altra lettura della disposizione regolamentare che – in linea con le norme comunitarie – porti ad un processo di qualificazione più idoneo a esprimere in concreto la reale competenza ed esperienza della società rispetto ad operazioni di investimento finanziario (soprattutto attraverso c.d. strumenti finanziari derivati).
L’accertamento della natura di “operatore qualificato” del mercato finanziario rispetto ad una società
CHIONNA, Vincenzo Vito
2005-01-01
Abstract
Il saggio muove dall’inadeguatezza della dichiarazione di “operatore qualificato” del legale rappresentante di una persona giuridica come formalmente considerata nell’art. 31 secondo comma, del c.d. Regolamento intermediari, adottato dalla CONSOB con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. t.u.f.) rispetto alla reale qualificazione del soggetto; dichiarazione dalla quale conseguono rilevanti esoneri di disciplina relativi a norma poste a tutela del risparmiatore. Il lavoro così esamina la posizione formalistica della giurisprudenza di quel tempo oltre che quella in parte diversa CONSOB, che portano da un canto a ritenere sufficiente per qualificare la società quale “operatore qualificato” del mercato finanziario la mera dichiarazione scritta (neanche con data certa) del legale rappresentante della società e dall’altro a non attribuire valore istantaneo di detta dichiarazione rispetto al momento e al rapporto contrattuale ad essa collegato. Invero, il saggio manifesta forti dubbi sulla correttezza di tale conclusione oltre che sul metodo esegetico che la produce, proponendo in alternativa altra lettura della disposizione regolamentare che – in linea con le norme comunitarie – porti ad un processo di qualificazione più idoneo a esprimere in concreto la reale competenza ed esperienza della società rispetto ad operazioni di investimento finanziario (soprattutto attraverso c.d. strumenti finanziari derivati).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.