Il diritto comunitario non conosce la nozione di servizio pubblico, ma quella di servizio di interesse economico generale, il cui concetto trova definizione in varie norme a livello comunitario. Nonostante la diversa formulazione tra ordinamento nazionale e comunitario, la Corte Costituzionale ha, con sentenza n. 325/2010, ribadito che sia la nozione interna che quella comunitaria si riferiscono ad un servizio che è reso mediante un’attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa come «qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato». Si esaminano, successivamente, i settori ai quali il regolamento in materia di servizi pubblici locali non si applica.
Commento sub art. 1 Regolamento D.P.R. n. 168/2010
CALDERAZZI, Rosa
2011-01-01
Abstract
Il diritto comunitario non conosce la nozione di servizio pubblico, ma quella di servizio di interesse economico generale, il cui concetto trova definizione in varie norme a livello comunitario. Nonostante la diversa formulazione tra ordinamento nazionale e comunitario, la Corte Costituzionale ha, con sentenza n. 325/2010, ribadito che sia la nozione interna che quella comunitaria si riferiscono ad un servizio che è reso mediante un’attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa come «qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato». Si esaminano, successivamente, i settori ai quali il regolamento in materia di servizi pubblici locali non si applica.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.