L'ordinanza in epigrafe afferma che le disposizioni dell'art. 47 d.lg. 546/1992 sono applicabili anche nel procedimento innanzi alla Commissione tributaria regionale; conseguentemente il giudice tributario d'appello può disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. Premesso che la soluzione raggiunta non può essere del tutto condivisa, soprattutto per le premesse da cui muove, richiama la disciplina dettata dal d.lg. 546/1992 in materia di tutela cautelare, per verificare poi se, in mancanza di una norma espressa, possa essere sospesa la provvisoria esecutività della sentenza emessa in primo grado, nelle more del giudizio di appello, ovvero se possa disporsi la sospensione dell'esecuzione dell'atto impositivo impugnato dopo la pronuncia di primo grado. L'indagine tiene conto dei diversi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sulla materia.
Ancora sull'applicabilità dell'appello nel giudizio cautelare
URICCHIO, Antonio Felice
2001-01-01
Abstract
L'ordinanza in epigrafe afferma che le disposizioni dell'art. 47 d.lg. 546/1992 sono applicabili anche nel procedimento innanzi alla Commissione tributaria regionale; conseguentemente il giudice tributario d'appello può disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. Premesso che la soluzione raggiunta non può essere del tutto condivisa, soprattutto per le premesse da cui muove, richiama la disciplina dettata dal d.lg. 546/1992 in materia di tutela cautelare, per verificare poi se, in mancanza di una norma espressa, possa essere sospesa la provvisoria esecutività della sentenza emessa in primo grado, nelle more del giudizio di appello, ovvero se possa disporsi la sospensione dell'esecuzione dell'atto impositivo impugnato dopo la pronuncia di primo grado. L'indagine tiene conto dei diversi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sulla materia.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.