Venuleio, in D.48.2.12 (2 de iud publ.), nell'affrontare un riordino dei criteri di accusabilità di soggetti particolari, estende la pena prevista per il parricidio anche agli schiavi facendo leva sul richiamo alla 'natura communis'. L'operazione interpretativa sottostante è in tendenza con una equiparazione liberi-schiavi quanto al trattamento repressivo già registrabile in merito al crimen falsi. E costituisce un'anticipazione di quella speculazione dei giuristi severiani tesa a disegnare il diritto naturale come ordinamento autonomo.
Venuleio, il parricidio, i servi, la natura
STARACE, Pia
2007-01-01
Abstract
Venuleio, in D.48.2.12 (2 de iud publ.), nell'affrontare un riordino dei criteri di accusabilità di soggetti particolari, estende la pena prevista per il parricidio anche agli schiavi facendo leva sul richiamo alla 'natura communis'. L'operazione interpretativa sottostante è in tendenza con una equiparazione liberi-schiavi quanto al trattamento repressivo già registrabile in merito al crimen falsi. E costituisce un'anticipazione di quella speculazione dei giuristi severiani tesa a disegnare il diritto naturale come ordinamento autonomo.File in questo prodotto:
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