Il diritto penale non conosce una tutela specifica del consumatore, né una tutela organica dei (relativi) diritti codificati dal codice del consumo, ma soltanto una tutela del prodotto e della produzione oltre che, in “misura” notevolmente inferiore, una tutela di alcuni servizi (l’intermediazione finanziaria, in particolare). Non è azzardato, quindi, affermare che non esiste un “diritto penale dei consumatori” ma esistono un diritto penale (di alcuni aspetti) della produzione, un diritto penale dei prodotti e un diritto penale di (alcuni) servizi e, solo in questo senso parcellizzato e frammentario, un “diritto penale del consumo”, disseminato tra codice penale e leggi penali speciali. L’ottica di queste disposizioni, tuttavia, è comune. Sono incriminazioni che non allestiscono una protezione direttamente orientata a favore dell’uomo-consumatore in carne e ossa; alla stessa stregua di molti altri reati in cui è «preminente l’interesse pubblico rispetto all’interesse privato», la tutela riguarda piuttosto interessi superindividuali ovvero, secondo il lessico più specifico ma non più selettivo della teoria penale, beni di categoria o beni scopo. Si ripropone pertanto il problema – evidenziato tra gli altri da Roxin – di una giustizia penale che delude gli interessi del soggetto passivo. Per superare queste difficoltà può giovare un’accorta gestione delle disposizioni del codice penale e del d.lgs. 231/2001 (responsabilità da reato degli enti) che permettono al giudice di condizionare la punibilità, subordinare alcuni “benefici di legge” (es. la sospensione condizionale) o la misura della pena al risarcimento del danno.

La tutela dei diritti dei consumatori negli ultimi sviluppi della giurisprudenza penale

LOSAPPIO, Giuseppe
2011-01-01

Abstract

Il diritto penale non conosce una tutela specifica del consumatore, né una tutela organica dei (relativi) diritti codificati dal codice del consumo, ma soltanto una tutela del prodotto e della produzione oltre che, in “misura” notevolmente inferiore, una tutela di alcuni servizi (l’intermediazione finanziaria, in particolare). Non è azzardato, quindi, affermare che non esiste un “diritto penale dei consumatori” ma esistono un diritto penale (di alcuni aspetti) della produzione, un diritto penale dei prodotti e un diritto penale di (alcuni) servizi e, solo in questo senso parcellizzato e frammentario, un “diritto penale del consumo”, disseminato tra codice penale e leggi penali speciali. L’ottica di queste disposizioni, tuttavia, è comune. Sono incriminazioni che non allestiscono una protezione direttamente orientata a favore dell’uomo-consumatore in carne e ossa; alla stessa stregua di molti altri reati in cui è «preminente l’interesse pubblico rispetto all’interesse privato», la tutela riguarda piuttosto interessi superindividuali ovvero, secondo il lessico più specifico ma non più selettivo della teoria penale, beni di categoria o beni scopo. Si ripropone pertanto il problema – evidenziato tra gli altri da Roxin – di una giustizia penale che delude gli interessi del soggetto passivo. Per superare queste difficoltà può giovare un’accorta gestione delle disposizioni del codice penale e del d.lgs. 231/2001 (responsabilità da reato degli enti) che permettono al giudice di condizionare la punibilità, subordinare alcuni “benefici di legge” (es. la sospensione condizionale) o la misura della pena al risarcimento del danno.
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