Con il Decreto n. 231/01, il paradigma di responsabilità da reato ha subito un ampliamento con l’ingresso di un nuovo soggetto, l’ente, il quale può essere amministrativamente sanzionato in seguito alla commissione di un fatto illecito penalmente rilevante; il soggetto che commette il fatto, nel suo interesse o vantaggio, deve essere inquadrato nella struttura organizzativa dell’ente, nonché ricoprire posizioni apicali o essere sottoposto alla direzione di un altro soggetto sempre facente parte dell’ente.La struttura della responsabilità è delineata con precisione e chiarezza: il concetto è soprattutto imperniato su elementi soggettivi e oggettivi di imputazione come chiaramente legiferato dagli art. 5,6 e 7; è opportuno sottolineare (sopratutto per finalità di completezza narrativa e descrittiva) che tali elementi si rifanno a modelli di organizzazione e di gestione che, come condivide la maggior parte della dottrina, sono idonei a svolgere una incisa azione di prevenzione dei reati della fattispecie previste; tale azione preventiva conserva e conserverà la sua efficacia a patto che il decreto n. 231/01 sia interessato da una continua “opera” di aggiornamento e revisione
La responsabilità 'da reato' degli enti collettivi nell’ordinamento italiano. Profili dogmatici ed applicativi. collana Pubblicazioni della Facoltà Giuridica dell’Università di Bari
PASCULLI, MARIA ANTONELLA
2005-01-01
Abstract
Con il Decreto n. 231/01, il paradigma di responsabilità da reato ha subito un ampliamento con l’ingresso di un nuovo soggetto, l’ente, il quale può essere amministrativamente sanzionato in seguito alla commissione di un fatto illecito penalmente rilevante; il soggetto che commette il fatto, nel suo interesse o vantaggio, deve essere inquadrato nella struttura organizzativa dell’ente, nonché ricoprire posizioni apicali o essere sottoposto alla direzione di un altro soggetto sempre facente parte dell’ente.La struttura della responsabilità è delineata con precisione e chiarezza: il concetto è soprattutto imperniato su elementi soggettivi e oggettivi di imputazione come chiaramente legiferato dagli art. 5,6 e 7; è opportuno sottolineare (sopratutto per finalità di completezza narrativa e descrittiva) che tali elementi si rifanno a modelli di organizzazione e di gestione che, come condivide la maggior parte della dottrina, sono idonei a svolgere una incisa azione di prevenzione dei reati della fattispecie previste; tale azione preventiva conserva e conserverà la sua efficacia a patto che il decreto n. 231/01 sia interessato da una continua “opera” di aggiornamento e revisioneI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.