L'Adunanza plenaria 7 febbraio 1978, n. 4, pur assumendo che l'art. 6 del DPR 1199/1971 equipari a tutti gli effetti il silenzio su ricorso gerarchico all'espresso rigetto, sicché una decisione tardiva costituirebbe "bis in idem", ne esclude comunque l'impugnabilità, essendo prevista quella diretta del provvedimento originario. Nello scritto si sostiene, invece, l'impugnabilità del silenzio-rigetto nel caso in cui il ricorso gerarchico sia stato proposto per motivi di merito (giacché gli stessi non sono riproponibili davanti al TAR). Nel caso, più frequente, in cui i motivi del ricorso gerarchico fossero sia di legittimità sia di merito, sarebbe possibile l'impugnazione congiunta del silenzio-rigetto e del provvedimento originario: il TAR deciderebbe sui vizi di legittimità, rinviando, ove occorresse, per il merito alla sede gerarchica.
A proposito del silenzio su ricorso gerarchico per motivi di merito
MASTRANGELO, Donatantonio
1980-01-01
Abstract
L'Adunanza plenaria 7 febbraio 1978, n. 4, pur assumendo che l'art. 6 del DPR 1199/1971 equipari a tutti gli effetti il silenzio su ricorso gerarchico all'espresso rigetto, sicché una decisione tardiva costituirebbe "bis in idem", ne esclude comunque l'impugnabilità, essendo prevista quella diretta del provvedimento originario. Nello scritto si sostiene, invece, l'impugnabilità del silenzio-rigetto nel caso in cui il ricorso gerarchico sia stato proposto per motivi di merito (giacché gli stessi non sono riproponibili davanti al TAR). Nel caso, più frequente, in cui i motivi del ricorso gerarchico fossero sia di legittimità sia di merito, sarebbe possibile l'impugnazione congiunta del silenzio-rigetto e del provvedimento originario: il TAR deciderebbe sui vizi di legittimità, rinviando, ove occorresse, per il merito alla sede gerarchica.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.