Lo scritto valorizza le nuove prospettive d'indagine nell'interpretazione dei contratti aperte dall'approccio sistematico-assiologico e teleologico. In questa prospettiva si respinge l'orientamento dominante che reputa le regole di c.d. interpretazione soggettiva prioritarie rispetto a quelle di interpretazione oggettiva. La gerarchia non è statica e immutabile, ma relativa e variabile col mutare delle situazioni concrete e delle rispettive discipline. Il c.d. "principio" del gradualisimo si rivela uno pseudoprincipio destituito oggi di fondamento, nella sua schematica assolutezza e rigidità, dal nuovo diritto dei contratti. Si allude non soltanto al diritto dei contratti del consumatore o della pubblica amministrazione: il complessivo sistema contrattuale offre numerosi riscontri, tratti dall’esperienza dei contratti tra imprenditori, dei contratti collettivi di lavoro, degli statuti societari, dei princípi Unidroit. In questa rilettura, essenziale è il ruolo della clausola di buona fede (art. 1366 c.c.), mediante la quale diviene possibile recuperare, dinanzi alla oggettivazione dello scambio e alla spersonalizzazione dell’accordo, una prospettiva di tutela della persona: i contratti vanno interpretati in conformità ai princípi generali dell’ordinamento, ed in particolare ai princípi costituzionali e comunitari. Ecco, allora, che proprio l’interpretazione contrattuale costituisce lo strumento privilegiato per riportare, soprattutto mediante l’applicazione congiunta del principio di conservazione in funzione di tutela del consumatore e del canone di buona fede, l’accento sul valore della persona. Tant’è che lo stesso relativismo delle regole ermeneutiche si rivela una dottrina non assolutamente relativistica, perché presuppone pur sempre un valore fondamentale – la dignità della persona – capace di guidare e legittimare anche l’interpretazione dei contratti.

L'interpretazione dei contratti tra relativismo e assiologia

PENNASILICO, Mauro
2005-01-01

Abstract

Lo scritto valorizza le nuove prospettive d'indagine nell'interpretazione dei contratti aperte dall'approccio sistematico-assiologico e teleologico. In questa prospettiva si respinge l'orientamento dominante che reputa le regole di c.d. interpretazione soggettiva prioritarie rispetto a quelle di interpretazione oggettiva. La gerarchia non è statica e immutabile, ma relativa e variabile col mutare delle situazioni concrete e delle rispettive discipline. Il c.d. "principio" del gradualisimo si rivela uno pseudoprincipio destituito oggi di fondamento, nella sua schematica assolutezza e rigidità, dal nuovo diritto dei contratti. Si allude non soltanto al diritto dei contratti del consumatore o della pubblica amministrazione: il complessivo sistema contrattuale offre numerosi riscontri, tratti dall’esperienza dei contratti tra imprenditori, dei contratti collettivi di lavoro, degli statuti societari, dei princípi Unidroit. In questa rilettura, essenziale è il ruolo della clausola di buona fede (art. 1366 c.c.), mediante la quale diviene possibile recuperare, dinanzi alla oggettivazione dello scambio e alla spersonalizzazione dell’accordo, una prospettiva di tutela della persona: i contratti vanno interpretati in conformità ai princípi generali dell’ordinamento, ed in particolare ai princípi costituzionali e comunitari. Ecco, allora, che proprio l’interpretazione contrattuale costituisce lo strumento privilegiato per riportare, soprattutto mediante l’applicazione congiunta del principio di conservazione in funzione di tutela del consumatore e del canone di buona fede, l’accento sul valore della persona. Tant’è che lo stesso relativismo delle regole ermeneutiche si rivela una dottrina non assolutamente relativistica, perché presuppone pur sempre un valore fondamentale – la dignità della persona – capace di guidare e legittimare anche l’interpretazione dei contratti.
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