L’esecuzione “leale” della pena detentiva impone innanzitutto il rispetto della persona del detenuto in quanto tale, nonché il perseguimento delle finalità precipue della pena: la rieducazione e il reinserimento sociale del condannato (art. 27, comma 3, Cost.). In questa ottica si guarda alla pena detentiva non solo come strumento di repressione e di sicurezza sociale, ma anche e soprattutto come strumento di prevenzione e dissuasione dal reato per la generalità dei consociati, a cui si aggiunge la riaffermazione del primato del diritto.

La qualità della vita del detenuto nel sistema del giusto processo

COLAMUSSI, Marilena
2008-01-01

Abstract

L’esecuzione “leale” della pena detentiva impone innanzitutto il rispetto della persona del detenuto in quanto tale, nonché il perseguimento delle finalità precipue della pena: la rieducazione e il reinserimento sociale del condannato (art. 27, comma 3, Cost.). In questa ottica si guarda alla pena detentiva non solo come strumento di repressione e di sicurezza sociale, ma anche e soprattutto come strumento di prevenzione e dissuasione dal reato per la generalità dei consociati, a cui si aggiunge la riaffermazione del primato del diritto.
2008
88-14-13770-6
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