Quali effetti possono sortire per lo schiavo gli esiti contrastanti di due distinte vindicationes in servitutem pro parte del servus communis promosse da due comproprietari? In che modo deve risolversi il conflitto fra le due sentenze, una pro libertate e l'altra pro servitute? A queste domande si cerca di dare risposta attraverso l’esame di D.40.12.30 (Iul. 5 ad Minicium), un passo in cui Giuliano esprime un’opinione, in linea con le opinioni di Sabino e di Cassio, a favore della schiavitù, malgrado la frase finale del passo presenti un esplicito richiamo al favor libertatis. Dal dubbio circa la paternità di quella frase conclusiva, che gran parte della dottrina ha considerato interpolata, scaturisce un’esegesi puntuale che si avvale di un confronto con un passo papinianeo, D.44.2.29pr. (11 resp.), in tema di libertà fedecommissaria, per giungere ad offrire una nuova proposta ricostruttiva del testo di Giuliano. Ma, preliminarmente vengono presi in considerazione alcuni paragrafi di una costituzione giustinianea in materia di manomissione del servus communis che pone fine ad accese discussioni fra i veteres (CI. 7.7.1 del 530), alla luce della quale comunemente si spiegano le modifiche dei testi classici. Tuttavia, il richiamo di un intervento di Africano in essa contenuto offre l'opportunità di avanzare una supposizione sulle vicende del testo di Giuliano tratto dai Libri ad Minicium (tra nuove edizioni, interventi epitomatori e riscritture avvenuti tra il III e il IV sec. d.C.), che può giustificare la presenza di quella soluzione favorevole alla libertà. Il quadro delineato si completa con il passo papinianeo summenzionato. Anche in questo caso si incontrano giudicati in contrasto fra loro rispetto ai quali, però, il giurista severiano non trascura il problema degli effetti "riflessi". Papiniano supera le difficoltà pratiche relative all'esecuzione facendo prevalere la sentenza pro libertate. Da una lettura accurata le somiglianze con il passo giulianeo appaiono in modo evidente e significativo. In particolare, la presenza della frase libertates competere placuit che ricorre anche in altri passi papinianei (e che rappresenta un chiaro richiamo al criterio del favor libertatis che ispirava la decisione) rende necessario provare a spiegare il rapporto storico fra i testi. Si può immaginare l'intervento di un revisore postclassico, conoscitore di Papiniano (oppure di Africano), il quale, nel curare una nuova edizione dei Libri ad Minicium di Giuliano, aveva inserito nella parte relativa alla soluzione del conflitto fra sentenze in materia di libertà un riferimento al favor libertatis, cioè al principio che aveva guidato Papiniano in situazioni analoghe. Questa chiave di lettura smentisce l’ipotesi dell’origine compilatoria dell’anomalia del passo giulianeo e, soprattutto, svela una linea della riflessione giurisprudenziale lungo la quale va gradualmente maturando un orientamento interpretativo segnato dal favor libertatis, che avrà la sua piena maturazione nella politica legislativa di Giustiniano.

Un confronto testuale in tema di causa liberalis

STARACE, Pia
2002-01-01

Abstract

Quali effetti possono sortire per lo schiavo gli esiti contrastanti di due distinte vindicationes in servitutem pro parte del servus communis promosse da due comproprietari? In che modo deve risolversi il conflitto fra le due sentenze, una pro libertate e l'altra pro servitute? A queste domande si cerca di dare risposta attraverso l’esame di D.40.12.30 (Iul. 5 ad Minicium), un passo in cui Giuliano esprime un’opinione, in linea con le opinioni di Sabino e di Cassio, a favore della schiavitù, malgrado la frase finale del passo presenti un esplicito richiamo al favor libertatis. Dal dubbio circa la paternità di quella frase conclusiva, che gran parte della dottrina ha considerato interpolata, scaturisce un’esegesi puntuale che si avvale di un confronto con un passo papinianeo, D.44.2.29pr. (11 resp.), in tema di libertà fedecommissaria, per giungere ad offrire una nuova proposta ricostruttiva del testo di Giuliano. Ma, preliminarmente vengono presi in considerazione alcuni paragrafi di una costituzione giustinianea in materia di manomissione del servus communis che pone fine ad accese discussioni fra i veteres (CI. 7.7.1 del 530), alla luce della quale comunemente si spiegano le modifiche dei testi classici. Tuttavia, il richiamo di un intervento di Africano in essa contenuto offre l'opportunità di avanzare una supposizione sulle vicende del testo di Giuliano tratto dai Libri ad Minicium (tra nuove edizioni, interventi epitomatori e riscritture avvenuti tra il III e il IV sec. d.C.), che può giustificare la presenza di quella soluzione favorevole alla libertà. Il quadro delineato si completa con il passo papinianeo summenzionato. Anche in questo caso si incontrano giudicati in contrasto fra loro rispetto ai quali, però, il giurista severiano non trascura il problema degli effetti "riflessi". Papiniano supera le difficoltà pratiche relative all'esecuzione facendo prevalere la sentenza pro libertate. Da una lettura accurata le somiglianze con il passo giulianeo appaiono in modo evidente e significativo. In particolare, la presenza della frase libertates competere placuit che ricorre anche in altri passi papinianei (e che rappresenta un chiaro richiamo al criterio del favor libertatis che ispirava la decisione) rende necessario provare a spiegare il rapporto storico fra i testi. Si può immaginare l'intervento di un revisore postclassico, conoscitore di Papiniano (oppure di Africano), il quale, nel curare una nuova edizione dei Libri ad Minicium di Giuliano, aveva inserito nella parte relativa alla soluzione del conflitto fra sentenze in materia di libertà un riferimento al favor libertatis, cioè al principio che aveva guidato Papiniano in situazioni analoghe. Questa chiave di lettura smentisce l’ipotesi dell’origine compilatoria dell’anomalia del passo giulianeo e, soprattutto, svela una linea della riflessione giurisprudenziale lungo la quale va gradualmente maturando un orientamento interpretativo segnato dal favor libertatis, che avrà la sua piena maturazione nella politica legislativa di Giustiniano.
2002
88-88321-50-0
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11586/72238
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