Si indaga su come è sorta e in quali modi si è venuta riproponendo la questione della "pregiudizialità", nel passaggio dal "contenzioso amministrativo" alla "giurisdizione unica" al "sistema dualistico", sino alla fine degli anni '90. Se ne inquadra, poi, nella storia più recente l'attuale problematica, quale emerge dal contrasto giurisprudenziale fra Cassazione e Consiglio di Stato. Si auspica, infine, che si consenta a chi non abbia, o non abbia più, interesse all'annullamento di proporre un'autonoma domanda risarcitoria, che sarebbe peraltro soggetta al termine di decadenza, in analogia con quanto, dopo la riforma del diritto societario, dispone l'art. 2377, comma 6, del c.c., in tema di tutela dei soci nei confronti delle deliberazioni assembleari. Il legislatore potrebbe, ovviamente, allungare detto termine rispetto a quello dell'impugnazione e comunque la colpevole mancanza di quest'ultima verrebbe valutata per la diminuzione o l'esclusione del risarcimento, ex art. 1227 cc.

La questione della "pregiudizialità amminitrativa": cenni storici e prospettive

MASTRANGELO, Donatantonio
2008-01-01

Abstract

Si indaga su come è sorta e in quali modi si è venuta riproponendo la questione della "pregiudizialità", nel passaggio dal "contenzioso amministrativo" alla "giurisdizione unica" al "sistema dualistico", sino alla fine degli anni '90. Se ne inquadra, poi, nella storia più recente l'attuale problematica, quale emerge dal contrasto giurisprudenziale fra Cassazione e Consiglio di Stato. Si auspica, infine, che si consenta a chi non abbia, o non abbia più, interesse all'annullamento di proporre un'autonoma domanda risarcitoria, che sarebbe peraltro soggetta al termine di decadenza, in analogia con quanto, dopo la riforma del diritto societario, dispone l'art. 2377, comma 6, del c.c., in tema di tutela dei soci nei confronti delle deliberazioni assembleari. Il legislatore potrebbe, ovviamente, allungare detto termine rispetto a quello dell'impugnazione e comunque la colpevole mancanza di quest'ultima verrebbe valutata per la diminuzione o l'esclusione del risarcimento, ex art. 1227 cc.
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